Cassa integrazione, scadenza delle domande: 31 ottobre 2020

Scritto da Tommaso Gavi il 12 ottobre 2020

Cassa integrazione, con la proroga, la nuova scadenza è il 31 ottobre 2020. A prevederlo è il DL 125 del 7 ottobre 2020.

Cassa integrazione, scadenza delle domande: 31 ottobre 2020

Cassa integrazione, con la proroga prevista dal decreto legge numero 125 del 7 ottobre 2020 la nuova scadenza è fissata al 31 ottobre 2020.

L’allungamento dei termini riguarda la richiesta di dati di accesso alle varie forme di cassa integrazione con causale Covid 19.

Tale termine deve essere preso in considerazione per l’invio dei dati per il pagamento e per il saldo, che erano già stati resi noti lo scorso 30 settembre 2020 con la circolare INPS numero 115 del 2020.

Dalla riduzione o sospensione dell’attività lavorativa si ha quindi tempo fino alla fine del mese successivo per la richiesta degli ammortizzatori sociali.

Cassa integrazione, scadenza delle domande: 31 ottobre 2020

Arriva un’altra proroga della cassa integrazione, questa volta con la nuova scadenza del 31 ottobre 2020.

la proroga era già stata messa in evidenza nell’ultima circolare INPS.

Con il decreto 125 del 7 ottobre 2020 viene ufficializzata la nuova scadenza.

Il termine del 30 settembre viene sospeso e le domande e la documentazione per i pagamenti presentato oltre il termine precedente ed entro la fine del mese di ottobre saranno definite successivamente all’entrata in vigore della conversione del decreto Agosto.

Cassa integrazione, scadenza delle domande: quali sono i termini interessati

L’articolo 3 del Decreto Legge numero 125 del 7 ottobre 2020 rende ufficiale lo spostamento della scadenza al 31 ottobre 2020.

Sono interessati dalla nuova deadline:

  • i termini decadenziali di invio delle domande di accesso alla cassa integrazione per coronavirus o per la trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo, inizialmente fissata al 31 luglio 2020;
  • la scadenza per le richieste di CIG con causale Covid 19 e l’invio dei dati, prevista ordinariamente tra il 1° e il 31 agosto 2020.

I termini di decadenza, tuttavia non sono una scadenza da prendere in considerazione in modo assoluto da parte dei datori di lavoro.

Gli interessati a richiedere gli strumenti in questione devono comunque seguire la regola generale dell’invio delle domande entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui è iniziato il periodo di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa.

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