Cassa integrazione 2022: prima scadenza per l’invio delle domande il 23 febbraio 2022

Scritto da Francesco Rodorigo il 22 febbraio 2022

Le domande relative ai trattamenti di integrazione salariale riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dal 1° gennaio al 7 febbraio 2022 devono essere inviate dai datori di lavoro entro la scadenza 23 febbraio 2022. Il termine è stato prorogato per consentire l’adeguamento del sistema CIGWEB, utilizzato per la trasmissione delle istanze.

Cassa integrazione 2022: prima scadenza per l'invio delle domande il 23 febbraio 2022

Cassa integrazione 2022: scadenza per le domande relative a periodi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa fino al 7 febbraio fissata al 23 febbraio.

L’INPS ha comunicato attraverso il messaggio numero 606 dell’8 febbraio 2022 la proroga del primo termine in calendario per la trasmissione delle istanze relative ai trattamenti di integrazione salariali, che inizialmente era previsto per il 16 febbraio 2022.

In linea generale, le novità introdotte con la riforma degli ammortizzatori sociali non riguardano la tabella di marcia da rispettare per presentare domanda di accesso alla CIG.

I termini di invio delle richieste dei trattamenti ordinari, infatti, non hanno subito variazioni, però a seguito della necessità di procedere con l’adeguamento dei sistemi informatici alle modifiche introdotte sulla normativa, l’INPS ha prorogato la prima scadenza dell’anno.

Cassa integrazione 2022: prima scadenza delle domande il 23 febbraio 2022

In seguito a quanto comunicato dall’INPS con il messaggio numero 606, i datori di lavoro potranno inviare le istanze relative alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa nel periodo tra il 1° gennaio e il 7 febbraio 2022 entro la scadenza del 23 febbraio 2022.

Per quanto riguarda la trasmissione delle domande relative a sospensioni e/o riduzioni dell’attività lavorativa connesse a “eventi oggettivamente non evitabili”, il termine è fissato alla fine del mese successivo a quello in cui si verifica l’evento.

Per gli eventi di gennaio il termine è dunque confermato per il 28 febbraio.

Inoltre, l’INPS informa, come già indicato nel messaggio numero 3777 del 18 ottobre 2019, che non è necessario dare prova di accordi preventivi ma è sufficiente allegare alla domanda una dichiarazione in cui le Organizzazioni sindacali attestino che la procedura, prevista dal DLGS numero 148 del 2015 è stata correttamente espletata.

Nel caso la documentazione non venga fornita, le Strutture territoriali INPS dovranno richiederla, attivando il supplemento istruttorio previsto dall’articolo 11 del decreto ministeriale numero 95442 del 2016.

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