In questa sede, si vuole analizzare una recente sentenza (2021) della Commissione tributaria Provinciale di Messina.
Si tratta, nello specifico, di una questione relativa alla prescrizione delle cartelle di pagamento e, conseguentemente, al difetto di notifica delle stesse, data la sua rilevanza e utilità per il contribuente, che è stata varie volte oggetto di discussione.
Nel caso di specie il contribuente, ai sensi dell’articolo 17 bis del D.Lgs. 546/92, impugnava l’intimazione di pagamento scaturita dalla cartella di pagamento presupposta, ricondotta all’Amministrazione finanziaria, chiedendo l’annullamento dell’atto ed eccependo la prescrizione del credito.
Secondo quanto sostenuto dal ricorrente la cartella di pagamento, infatti, asseritamente notificata, non è mai stata ricevuta dallo stesso.
Inoltre, dalla data della notifica della cartella esattoriale a quella della intimazione di pagamento sono trascorsi ben 16 anni e in tale lungo periodo temporale non sono mai stati notificati idonei atti interruttivi della prescrizione.
Riscossione Sicilia S.P.A durante il primo grado di giudizio eccepiva l’inammissibilità del ricorso e ne chiedeva in ogni caso il rigetto, deducendo l’avvenuta notifica degli atti prodromici.
A tal riguardo, la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale è particolarmente significativa ed utile al contribuente in quanto annulla l’avviso di intimazione ad adempiere a causa di un difetto che si concretizza nell’adeguata documentazione della notifica della cartella di pagamento.
Invero, la Commissione Tributaria Provinciale statuisce che:
“Il contribuente sostiene di non aver ricevuto alcun atto in precedenza ed effettivamente la notifica della cartella non è adeguatamente documentata dagli atti prodotti, poiché stante l’irreperibilità del destinatario, è attestato il solo deposito presso la casa comunale e l’affissione dell’avviso.
In ogni caso al tentativo di notifica della cartella ha fatto seguito una comunicazione preventiva di ipoteca, ma anch’essa, come gli altri atti indicati dalla società di riscossione, non risulta ritualmente notificata.”
Nel caso di specie la Commissione Tributaria Provinciale, pertanto, accoglie il ricorso e annulla l’intimazione di pagamento impugnata dal contribuente condannando Riscossione Sicilia s.p.a al pagamento delle spese processuali.
Conseguentemente, trattandosi di una pretesa erariale soggetta all’ordinario termine di prescrizione decennale (Cass. 23 marzo 2021, n. 8120), alla data di notifica dell’intimazione detto termine era largamente maturato.
Il credito dell’Amministrazione finanziaria, in tal caso, risulta prescritto sulla base di un mero difetto di notifica e di produzione documentale.
A modesto avviso di chi scrive, la sentenza della Commissione Tributaria presenta un vizio di motivazione in quanto non sono stati specificati i motivi in fatto e in diritto della propria decisione e l’iter logico seguito, assumendo le sembianze di una motivazione meramente apparente. I motivi che portano la Commissione Tributaria ad annullare l’avviso di intimazione sembrano concludersi con una formula di stile priva di significato sostanziale “la notifica della cartella non è adeguatamente documentata dagli atti prodotti” che non permette di avere adeguata contezza del vizio concernente la notifica o la documentazione degli atti.
Dalla lettura della sentenza non si comprende:
- se non è stata allegata la ricevuta con avviso di ricevimento;
- o se la notifica della cartella è avvenuta correttamente ma non è stata sufficientemente documentata una sua fase (ed in tal caso non sarebbe specificato quale).
Si ricorda che l’art. 140 c.p.c afferma che “Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell’articolo precedente, l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento”.