È in scadenza il 30 giugno il bonus energia per le imprese.
Il termine stabilito dal decreto Bollette 2023, che ha previsto una proroga delle misure per il 2° trimestre dell’anno in corso ma con una portata minore dell’agevolazione, riguarda il contenimento delle spese relative all’elettricità e al gas.
Il contributo, sotto forma di credito d’imposta, va dal 10 per cento al 20 per cento, sulla base della tipologia delle imprese.
Le somme possono essere utilizzate esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, entro la scadenza del 31 dicembre 2023.
Bonus energia imprese: misura in scadenza il 30 giugno
La scadenza del bonus energia per le imprese è fissata al 30 giugno.
Mentre il Governo ha approvato, il 27 giugno, la proroga al 30 settembre del bonus bollette per le famiglie con ISEE sotto a 15.000 euro, non cambia nulla per le imprese energivore e non.
Non vengono estesi i crediti d’imposta e la scadenza rimane a fine giugno, come stabilito dal decreto Bollette 2023.
Le aziende che rientrano all’interno della misura sono:
- imprese a forte consumo di energia elettrica;
- imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW;
- imprese a forte consumo di gas naturale;
- imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale.
Qual è il valore dei crediti d’imposta che spetta loro? A stabilirlo è l’articolo 4 del DL numero 34 del 2023.
Riassumiamo nella tabella seguente il valore del bonus in base alla tipologia dell’impresa:
tipologia dell’impresa | misura del credito d’imposta |
---|---|
imprese a forte consumo di energia elettrica | 20 per cento |
imprese a forte consumo di gas naturale | 20 per cento |
imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale | 20 per cento |
imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW | 10 per cento |
La misura, riconfermata dal decreto Bollette per il 2° trimestre del 2023, è stata ridotta rispetto al 1° trimestre.
Bonus energie imprese: utilizzo del credito in compensazione
Il credito d’imposta del bonus energia, relativo al 2° trimestre del 20223, deve essere utilizzato in compensazione. La scadenza per l’utilizzo è fissata al 31 dicembre.
In alternativa il credito può essere ceduto (previa comunicazione dal 6 luglio ed entro il 18 dicembre), solamente per intero, alle banche e agli istituti di credito, che potranno poi utilizzarlo, rispettando la stessa scadenza del 31 dicembre.
Non sono previste ulteriori cessioni, al netto di ulteriori passaggi nei confronti di un intermediario finanziario, un gruppo bancario o un’impresa di assicurazione.
La compensazione del credito avverrà tramite modello F24, inserendo gli appositi codici tributo nella sezione Erario.
I codici tributo, relativi al 2° trimestre del 2023, da utilizzare sono:
- 7015, per le imprese energivore;
- 7016, per le imprese non energivore;
- 7017, per le imprese a forte consumo di gas naturale;
- 7018, per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale.
Il bonus energia per le imprese è solo una delle tante scadenze di questo fine giugno. Il mese in corso, infatti, è ricco di appuntamenti fiscali.