È in scadenza il 20 settembre 2023 la comunicazione per la cessione dei crediti d’imposta del bonus energia relativi al 2° e 3° trimestre dell’anno 2022.
I destinatari dell’agevolazione sono le imprese che acquistano energia elettrica e gas.
La comunicazione deve essere inviata tramite i modelli approvati dall’Agenzia delle Entrate nel provvedimento del 27 giugno scorso.
I crediti d’imposta ceduti devono essere usati esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, entro il termine del 30 settembre 2023.
Bonus energia 3° e 4° trimestre 2022 in scadenza il 20 settembre: chi è interessato dalla scadenza
La comunicazione all’Agenzia delle Entrate per la cessione dei crediti del bonus energia, relativo al 3° e 4° trimestre del 2022, è in scadenza il 20 settembre 2023.
Il termine è stato stabilito con il provvedimento del 26 gennaio 2023.
Il bonus interessa le imprese che acquistano energia elettrica e gas.
I soggetti interessati dalla scadenza sono i seguenti:
- imprese energivore (terzo trimestre 2022), articolo 6, comma 1, del DL n. 115/2022;
- imprese a forte consumo di gas naturale (terzo trimestre 2022), di cui all’articolo 6, comma 2, del DL n. 115/2022;
- imprese non energivore (terzo trimestre 2022), di cui all’articolo 6, comma 3, del DL n. 115/2022;
- imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022), di cui all’articolo 6, comma 4, del DL n. 115/2022;
- imprese energivore (ottobre/novembre 2022), di cui all’articolo 1, comma 1, del DL n. 144/2022;
- imprese a forte consumo di gas naturale (ottobre/novembre 2022), di cui all’articolo 1, comma 2, del DL n. 144/2022;
- imprese non energivore (ottobre/novembre 2022), di cui all’articolo 1, comma 3, del DL n. 144/2022;
- imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre/novembre 2022), di cui all’articolo 1, comma 4, del DL n. 144/2022;
- imprese energivore (dicembre 2022), di cui all’articolo 1 del DL n. 176/2022;
- imprese a forte consumo di gas naturale (dicembre 2022), di cui all’articolo 1 del DL n. 176/2022;
- imprese non energivore (dicembre 2022), di cui all’articolo 1 del DL n. 176/2022;
- imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022), di cui all’articolo 1 del DL n. 176/2022.
Quali sono le condizioni della cessione del credito? Il credito è cedibile solo per intero dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza effettuare altri passaggi.
Sono consentite due ulteriori cessioni a patto che avvengano a favore di “soggetti qualificati”:
- banche;
- intermediari finanziari;
- società appartenenti a un gruppo bancario;
- compagnie di assicurazione.
Inoltre, come stabilito dal provvedimento:
“le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito medesimo.”
Bonus energia 3° e 4° trimestre 2022: come inviare la comunicazione entro la scadenza del 20 settembre
In questo mese di ricco di appuntamenti fiscali è fissata al 20 settembre 2023 la scadenza per l’invio della comunicazione per le cessioni dei crediti del bonus energia.
I crediti d’imposta, che siano ceduti o meno, devono essere utilizzati esclusivamente in compensazione, tramitemodello F24, entro il 30 settembre 2023.
La comunicazione della cessione crediti del bonus energia relativi al 3° e 4° trimestre del 2022 viene inviata tramite i modelli approvati dall’Agenzia delle Entrate nel provvedimento del 27 giugno scorso, attraverso i canali telematici.
L’Agenzia ha messo a disposizione degli utenti:
- il nuovo modello per la comunicazione;
- le relative istruzioni per la compilazione;
- le specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica delle comunicazioni.