La scadenza del 21 giugno rappresenta l’ultimo giorno utile, per le imprese esercenti attività agricola e pesca, per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate della cessione del credito relativo al bonus carburante.
Con l’articolo 2 del decreto legge n. 144/2022, infatti, è stato riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, anche alle attività agricole e alla pesca, per l’acquisto di gasolio e benzina.
Il contributo è pari al 20 per cento delle spese sostenute nel terzo e nel quarto trimestre dell’anno 2022.
Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, entro la data del 30 giugno, presentando il modello F24.
Bonus carburante, imprese agricole e pesca: il 21 giugno la scadenza per comunicare la cessione
Il 21 giugno è fissata la scadenza per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate della cessione del credito relativo al bonus carburante.
Il credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca è pari al 20 per cento delle spese sostenute nel terzo e quarto trimestre dell’anno 2022.
Le imprese esercenti delle attività agricole e della pesca sono tenute ad utilizzare in compensazione il proprio credito d’imposta, entro il 30 di giugno, ma possono anche decidere di cederlo e hanno tempo fino al 21 giugno per comunicarlo.
Tale comunicazione dovrà avvenire attraverso l’apposito Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta.
- Agenzia delle Entrate - Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta
- Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, utilizzabile dalle imprese esercenti attività agricola e della pesca
La cessione del contributo, solamente per intero, a terzi può avvenire senza facoltà di una successiva cessione, a:
- istituti di credito;
- altri intermediari finanziari.
L’eccezione, per un’ulteriore cessione, è possibile solamente se è in favore di:
- banche e intermediari finanziari iscritti all’albo;
- società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo.
Il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali lo avrebbe utilizzato l’impresa cedente, sempre entro la scadenza del 30 giugno 2023.
Bonus carburante, imprese agricole e pesca: il calendario delle scadenze
È in scadenza il 21 giugno la comunicazione della cessione del credito d’imposta, relativo alle spese sostenute per l’acquisto di carburante nel terzo e quarto trimestre del 2022.
Gli esercenti attività agricole e della pesca possono utilizzare il bonus carburante esclusivamente in compensazione entro la scadenza del 30 giugno (come specificato nel decreto legge n. 144 del 23/09/2022 all’articolo 2 comma 3).
Riepiloghiamo nella tabella seguente gli adempimenti dei beneficiari:
scadenza | adempimento |
---|---|
21 giugno | comunicazione all’Agenzia delle Entrate della cessione del credito d’imposta |
30 giugno | utilizzo in compensazione del credito d’imposta |
Per l’utilizzo del credito in compensazione bisogna presentare il modello F24, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
I codici tributo da inserire nella “sezione erario” del modello F24 sono:
- 6972, relativo al terzo trimestre del 2022;
- 6987, relativo al quarto trimestre del 2022.
Nel calendario di giugno non c’è solamente il bonus carburante. Già da oggi, infatti, sono in programma diverse scadenze fiscali del mese in corso.