Assegni familiari 2019: luglio è un mese di importanti novità.
Rispetto al 2018 le condizioni per avere diritto all’assegno familiare (ANF) sono rimaste invariate, mentre sono diverse le modalità di richiesta. Non si dovrà più utilizzare il modello cartaceo da presentare all’azienda, ma si dovrà inoltrare la domanda direttamente all’INPS.
Già dal 1° aprile è entrata in vigore la nuova modalità, prettamente telematica, al fine di garantire all’utenza non solo il corretto calcolo dell’importo spettante ma anche assicurare una maggiore protezione dei dati personali.
I dipendenti che vogliono continuare a ricevere gli assegni familiari devono presentare una nuova richiesta che sarà valida dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020. Vediamo nel dettaglio quali sono gli step da seguire.
Assegni familiari 2019, la nuova procedura telematica
Dal 1° aprile 2019 le domande per percepire gli assegni familiari devono essere inoltrate solo per via telematica tramite uno di questi canali:
- Web: collegandovi al sito nell’Inps e accedendo alla sezione dedicata se siete in possesso del PIN dispositivo, di un’identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
- Se non siete in possesso del PIN, potete rivolgervi a Patronati e intermediari dell’Istituto, usufruendo così dei loro servizi telematici.
Una volta inoltrata la domanda direttamente all’Inps per via telematica, l’Istituto Previdenziale calcola gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti in base alla tipologia del nucleo familiare e del reddito degli anni precedenti.
Questi dati saranno poi inviati al datore di lavoro, che dovrà calcolare l’importo effettivamente spettante al richiedente sulla base degli importi teoricamente spettanti.
La somma corrisposta mensilmente, però, non potrà eccedere quella mensile individuata dall’Istituto. A questo punto, l’assegno familiare verrà erogato dal datore di lavoro con la solita modalità, cioè in busta paga insieme alla retribuzione mensile.
Assegni familiari (ANF) 2019: i requisiti generali
Le condizioni generali per avere diritto all’assegno familiare dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020, come dicevamo, non sono cambiate. Le tre condizioni principali sono:
- La presenza di un nucleo familiare. Il nucleo familiare può essere composto da un coniuge (che non sia legalmente ed effettivamente separato, divorziato o che abbia abbandonato la famiglia; figli minorenni (o maggiorenni se impossibilitati a lavorare per un difetto fisico o mentale, fino a 21 anni se frequentano una scuola secondaria di primo o secondo grado, o un corso di formazione professionale; laureati o apprendisti se il nucleo familiare è composto da almeno 3 figli di età inferiore ai 26 anni); nipoti, sorelle e fratelli non coniugati minorenni o maggiorenni se impossibilitati a lavorare per un difetto fisico o mentale, orfani di entrambi i genitori e non titolari di pensioni a superstiti;
- Un determinato limite reddituale: deve essere composto per almeno il 70% da redditi da lavoro indipendente e compreso nei limiti annualmente indicati dall’Inps. Il reddito a cui si fa riferimento è quello complessivo di tutti i componenti del nucleo familiare, è formato da tutte le somme soggette a IRPEF, vanno invece escluse le somme percepite a titolo di TFR o anticipo di TFR, la parte non tassata dell’indennità di trasferta e le rendite vitalizie corrisposte dall’INAIL. L’importo calcolato e percepito sarà valido fino al 30 giugno dell’anno successivo.
- Nessun’altra percezione di assegni familiari o trattamenti di famiglia. Ogni nucleo familiare ha diritto a un solo assegno familiare, quindi è esclusa la doppia corresponsione. L’unica eccezione è l’assegno familiare corrisposto dai Comuni.