Il Decreto Ristori e successivamente il Decreto Ristori bis, hanno prorogato alcune scadenze fissate per la metà del mese corrente.
Tra queste c’è anche quella che riguarda i versamenti dell’IVA mensili e trimestrali per coloro che risiedono nelle zone arancioni e rosse.
Ma questo non è l’unica scadenza che è stata prorogata dal Decreto Ristori-bisi, infatti tra gli altri adempimenti, slitta anche quello relativo al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro.
Ma vediamo nel dettaglio cosa ha stabilito il Decreto Ristori-bis e quali scadenze sono rimaste invariate.
Versamento contributi previdenziali ed assistenziali: prorogata la scadenza del 16 novembre
Il Decreto Ristori-bis ha previsto una serie di proroghe per alcuni adempimenti fissati per metà mese.
Ed in particolare il Decreto ha stabilito che i datori di lavoro che esercitano attività incluse nell’allegato 1 dello stesso, non pagano i contributi INPS dovuti in riferimento al mese di ottobre, ma dovranno versare i premi INAIL.
Per i datori di lavoro che operano in zone rosse e che esercitano attività di cui all’allegato 2, è sospesa la scadenza di contributi e premi INAIL del 16 novembre 2020.
Le suddette categorie di contribuenti dovranno provvedere al versamento dei contributi entro il 16 marzo 2021, senza l’applicazione di alcuna sanzione.
Il versamento dei contributi potrà essere anche rateizzato fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Versamento contributi artigiani e commercianti: scadenza fissata al 16 novembre
Resta valida la scadenza del 16 novembre per artigiani e commercianti per il versamento della terza rata dei contributi fissi.
La proroga prevista dal Decreto Ristori-bis riguarda, infatti, esclusivamente i contributi dovuti dai datori di lavoro, mentre per i contributi dovuti sul minimale di reddito non è previsto alcun rinvio esplicito.
L’INPS, con la circolare pubblicata il 12 novembre ha chiarito che le zone rosse e le zone arancioni, devono essere individuate in ossequio alle previsioni dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre e del 10 novembre, come segue:
- zona arancione: Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana, Umbria, Puglia e Sicilia;
- zona rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano.
L’eventuale variazione, nel corso del mese di novembre, della collocazione delle Regioni e delle Province autonome, rispetto alle “zone gialle”, “arancioni” e “rosse”, non ha effetti per l’applicazione della sospensione contributiva in esame.