Versamento secondo acconto delle imposte la scadenza del 2 dicembre 2019 riguarda molte categorie di contribuenti e di versamenti.
Sono davvero molti i destinatari del primo appuntamento con il fisco del mese di dicembre 2019: persone fisiche, società di persone ed equiparate e soggetti Ires, ad esempio.
La data del 2 dicembre, che è determinata dallo slittamento degli adempimenti di sabato 30 novembre scorso, riguarda diversi appuntamenti col Fisco:
- le imposte sui redditi, Irpef, Ires ed Irap;
- la cedolare secca;
- altre imposte
Ci sono inoltre novità sugli acconti in scadenza per effetto del Decreto fiscale 2020, che ha ridefinito le quote per i soggetti ISA.
Tutte le informazioni utili sulla prima data da bollino rosso del mese di dicembre.
Versamento acconti d’imposta, la scadenza del 2 dicembre 2019: la rimodulazione delle quote per i soggetti ISA
Per i soggetti che esercitano attività per i quali sono stati approvati i relativi Indicatori Sintetici di Affidabilità, ovvero i soggetti ISA, le quote degli acconti dei versamenti delle imposte sono stati rimodulati.
L’articolo 58 del Decreto fiscale 2020, Decreto Legge numero 124 del 26 ottobre 2019, ha previsto due rate uguali di versamento in acconto di Irpef, Ires ed Irap ed uno sconto del 10 per cento.
Mentre dunque in precedenza le quote erano ripartite in due rate sul totale dell’imposta dichiarata, del 40 per cento la prima e del 60 per cento la seconda, a partire da questo periodo di imposta i soggetti in questione pagheranno due rate uguali, del 50 per cento, sul 90 per cento dell’imposta dichiarata.
Fin da ore i contribuenti verseranno una quota del 50% che sommata al 40% porta la somma agli standard indicati dal DL numero 124 del 2019.
Tale novità riguarda anche i seguenti contribuenti:
- i soggetti che applicano il regime forfettario agevolato o determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- i soggetti che applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
- i soggetti che ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.
Versamento secondo acconto imposte: Irpef, Irap e Ires in scadenza il 2 dicembre
I principali tributi in scadenza sono le imposte sui redditi: Irpef, Ires ed Irap.
Tuttavia il 2 dicembre si esauriscono i termini anche per cedolare secca ed altri tributi.
Vediamo nello specifico le imposte da versare.
- acconto Irpef: per i non soggetti ISA restano valide le regole già in vigore. L’acconto è pari al 100 per cento dell’imposta dichiarata nel 2019 e relativa al 2018 ed è dovuto solo se, al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta, delle ritenute e delle eccedenze, evidenziata al rigo RN34 del modello Redditi Pf, l’importo supera i 51,65 euro. Qualora l’importo dell’anticipo sia inferiore ai 257,52 euro il contribuente lo deve versare in un’unica rata entro il 2 dicembre. Negli altri casi, nella stessa data, si esauriscono i termini per il secondo acconto.
- acconto Ires: anche in questo caso valgono i criteri previsti per l’acconto Irpef, tuttavia il limite che determina il versamento in unica rata dell’acconto è 103 euro: se superiore a tale importo sono previste due rate. Occorre fare riferimento al rigo RN17 del modello Redditi Sc 2019 o al rigo RN28 del modello Redditi Enc 2019 a seconda del metodo di calcolo utilizzato. In ogni caso, se l’importo è inferiore a 20,66 euro l’acconto non è dovuto.
- acconto Irap. Anche questo tributo segue le normali regole delle imposte sui redditi.
- acconto cedolare secca. A determinare se l’anticipo è dovuto è l’importo della riga LC1 del modello Redditi Pf 2019, colonna 5, “Differenza”. Qualora la somma sia inferiore ai 51,65 euro l’acconto non è dovuto, viceversa è necessario versare l’anticipo del 95 per cento dell’imposta.
Versamento acconti d’imposta, gli altri tributi
Il 2 dicembre 2019 è l’ultimo giorno anche per le imposte sostitutive che devono essere versare seguenti soggetti:
- coloro i quali si avvalgono del regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, in base all’articolo 27, comma 1, Dl 98/2011;
- i contribuenti di piccole dimensioni che aderiscono al regime forfetario agevolato previsto dall’articolo 1, commi 54-89, legge 190/2014.
Sono interessati anche i tributi elencati di seguito:
- Ivie, l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero;
- Ivafe, l’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero;
- addizionali e maggiorazioni Irpef;
- addizionali e maggiorazioni Ires.
Versamento acconti d’imposta, modalità di adempimento e codici tributo
Il termine del 2 dicembre riguarda diversi tributi, le cui quote sono diverse a seconda dei soggetti interessati.
Per quanto riguarda le modalità di adempimento, bisogna utilizzare il modello F24.
Per i titolari di partita Iva è obbligatorio l’uso dei canali telematici.
Nel documento in questione devono essere inseriti gli appositi codici tributo come riportato nella tabella riassuntiva.
CODICE TRIBUTO | DENOMINAZIONE |
---|---|
4034 | Irpef - acconto seconda rata o acconto in unica soluzione |
2002 | Ires - acconto seconda rata o acconto in unica soluzione |
3813 | Irap - acconto seconda rata o acconto in unica soluzione |
1841 | Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - acconto seconda rata o acconto in unica soluzione |
1794 | imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – acconto seconda rata o in unica soluzione |
1791 | imposta sostitutiva sul regime forfetario - acconto seconda rata o in unica soluzione |
4045 | imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinato dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato |
4048 | imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato |
4004 | addizionale Irpef |
2005 | addizionale Ires |
2014 | addizionale Ires 4% settore petrolifero e gas |
2019 | maggiorazione Ires (per le società di comodo) |