Con l’entrata in vigore del Decreto Ristori-bis, ci sono stati alcuni cambiamenti per ciò che concerne le scadenze previste per metà mese.
Il 16 novembre è il termine ultimo per i versamenti dell’IVA, le ritenute ed i contributi INPS e INAIL dovuti dai sostituti d’imposta.
Sono proprio queste le date su cui è intervenuto il Decreto Ristori-bis, andando a modificare i termini di invio degli adempimenti in base alla classificazione del livello di rischio effettuata nel proprio territorio.
Le proroghe non riguardano, però, tutte gli adempimenti ma solo alcuni: non sono state modificate, le scadenze relative ai versamenti delle rate delle imposte sui redditi dovute da titolari di partita IVA, pensionati e dipendenti, così come la scadenza della terza rata dei contributi fissi per artigiani e commercianti.
Versamento IVA mensili e trimestrali: scadenza fissata al 16 novembre 2020, ma non per tutti
Come abbiamo appena accennato il Decreto Ristori-bis ha modificato le scadenze di alcuni adempimenti di metà mese.
La variazione riguarda in particolare i versamenti dell’IVA del 16 novembre 2020, relativi sia ai contribuenti mensili che ai trimestrali, ed ai versamenti delle ritenute Irpef ed addizionali.
La proroga riguarda le partite IVA con attività sospese, per effetto del DPCM del 3 novembre 2020, le attività di ristorazione nelle zone rosse o arancioni, le imprese che esercitano attività di cui all’allegato 2 del decreto Ristori-bis nelle zone rosse così come ad agenzie di viaggio, tour operator ed esercenti attività alberghiera.
Dovranno invece provvedere al versamento dell’IVA, ritenute e addizionali a tutte le attività situate nelle zone gialle, , a patto che l’attività esercitata non rientri tra quelle oggetto di sospensione ai sensi del DPCM del 3 novembre 2020.
Versamento IVA mensili e trimestrali: nuova scadenza fissata al 16 marzo
I soggetti esonerati dalla scadenza del 16 novembre, ovvero quelli sopra elencati, come stabilito dal Decreto Ristori-bis, dovranno provvedere al versamento dell’IVA entro il 16 marzo 2020 senza alcuna sanzione.
Le somme che restano in sospeso possono essere versate senza applicazione di sanzioni e interessi in due modalità:
- in un’unica soluzione;
- tramite rateizzazione fino a un massimo quattro rate mensili di pari importo, con prima rata sempre entro il 16 marzo 2021.
Si ricorda che lo stesso meccanismo è previsto anche per i contributi INPS messi in stand by dal Decreto Ristori bis per alcune attività delle zone gialle, arancioni e rosse.