La tassa di soggiorno di Roma relativa allo scorso trimestre scade il prossimo 16 ottobre. La scadenza riguarda tutte le strutture ricettizie che dovranno presentare la comunicazione del contributo di soggiorno e versare l’imposta dovuta dai turisti che hanno trascorso almeno una notte nella città di Roma tra l’1 luglio e il 30 settembre.
Sono interessati alberghi, agriturismi, Bed&Breakfast, AirBnB che hanno richiesto l’importo previsto ai turisti ospitati nelle strutture, in quanto dovranno presentare la comunicazione del contributo di soggiorno e provvedere al relativo versamento entro il termine stabilito.
Tassa di soggiorno Roma 2019, cosa fare
Il termine per la comunicazione e il versamento del contributo di soggiorno per la città di Roma è fissato al 16 ottobre. Entro tale data le strutture ricettizie del territorio capitolino dovranno versare gli importi pagati dai turisti nel trimestre compreso tra il primo luglio e il 30 settembre scorsi.
Per adempiere correttamente alla scadenza del 16 ottobre si dovrà quindi:
- presentare la comunicazione trimestrale relativa al periodo che va dall’1 luglio al 30 settembre (a partire dall’1 ottobre);
- provvedere al versamento relativo.
Si può provvedere al pagamento tramite il nodo nazionale dei pagamenti PagoPA ma prima è necessario munirsi dell’Identificativo Univoco di Versamento (IUV) disponibile solo dopo la conferma dell’avvenuta comunicazione trimestrale.
Tassa di soggiorno Roma 2019, come pagare
Come già anticipato, il contributo di soggiorno si può pagare attraverso il nodo nazionale dei pagamenti PagoPA. Vediamo ora nel dettaglio come fare.
Si può pagare online secondo le seguenti modalità:
- carta di credito;
- addebito in conto (per le sole banche integrate con il nodo PagoPA);
- bonifico.
Si può inoltre provvedere al versamento presso gli uffici postali, utilizzando il bollettino bianco PA (la cui anteprima è presente in allegato alla Comunicazione) e inserendo i seguenti dati:
- codice fiscale Ente (02438750586);
- codice fiscale Contribuente;
- I.U.V. (Identificativo Univoco di Versamento);
- importo;
- numero di conto corrente (c/c 20046033 intestato a Roma Capitale Risorse Economiche Portale pagamenti on-line).
Infine si può pagare anche:
- presso tutti i prestatori di servizio di pagamenti attestati su Pago PA;
- attraverso il modello F24.
Tassa di soggiorno Roma 2019, come calcolare l’importo
La tassa di soggiorno o contributo di soggiorno è stabilito dal comune, che decide ne decide l’importo e le modalità di applicazione.
Per quanto riguarda la città di Roma, tali misure sono state decise il 24 luglio 2014 con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 44 e sono entrate in vigore il primo settembre dello stesso anno. Sono state infine modificate dalla Deliberazione del Commissario Straordinario n. 14 del 18 marzo 2016.
L’imposta è dovuta dai turisti e si paga per ogni notte trascorsa a Roma presso le seguenti strutture ricettizie (sono esclusi gli ostelli della gioventù):
- alberghi;
- case vacanze;
- guest house o affittacamere;
- hostel o ostelli;
- Bed and Breakfast e strutture ricettive all’aria aperta-campeggi.
Per calcolare il contributo di soggiorno 2019 si può fare riferimento alla seguente tabella riassuntiva.
STRUTTURA | COSTO PER NOTTE |
---|---|
albergo 1-2 stelle | 3 euro |
albergo 3 stelle | 4 euro |
albergo 4 stelle | 6 euro |
albergo 5 stelle | 7 euro |
bed and breakfast, affittacamere, case per ferie, case e appartamenti vacanze | 3,5 euro |
agriturismi e residenze turistiche alberghiere | 4 euro |
strutture ricettive all’aria aperta, campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea | 2 euro |
Il limite massimo alla tassa di soggiorno, applicabile solo se tale soggiorno avviene nella medesima struttura è di 10 notti consecutive nell’anno solare per tutte le strutture ricettizie, escluse quelle all’aria aperta, campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea per le quali il limite massimo è dimezzato a 5 notti.
Poiché la scadenza della presentazione della comunicazione e del versamento del contributo di soggiorno nella città di Roma per il precedente trimestre si riferisce al periodo compreso tra il primo luglio e il 30 settembre, l’importo del versamento deve necessariamente corrispondere con quanto dichiarato nella relativa comunicazione.