Scadenza saldo IMU 2020: entro il 16 dicembre, i contribuenti che non rientrano nell’esonero previsto dal Decreto Agosto e da quello Ristori, dovranno provvedere al versamento.
Si dovranno segnare la data in agenda, quindi, anche quei contribuenti che non beneficiano degli altri casi di esonero, ad esempio per le abitazioni principali.
Gli immobili che beneficiano delle agevolazioni delle misure emergenziali e i requisiti da rispettare sono riepilogati di seguito, vediamoli insieme nel dettaglio.
Scadenza saldo IMU 16 dicembre 2020: chi deve pagare?
Dovranno provvedere al versamento del saldo IMU 2020 entro il 16 dicembre, tutti quei contribuenti che non rientrano in alcun caso di esonero: quelli già previsti ordinariamente, ad esempio sulla prima casa, e quelli invece introdotti dalle misure emergenziali.
I soggetti obbligati sono quelli previsti dalla legge di bilancio 2020 che ha abolito, a partire dal quest’anno, l’imposta Unica comunale e la TASI.
Nel dettaglio dovranno provvedere al versamento dell’imposta municipale coloro che sono in possesso di:
- fabbricati, esclusa la prima casa a patto che non rientri tra le seguenti categorie catastali:
- abitazioni di tipo signorile;
- abitazioni in ville;
- castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici.
- aree fabbricabili;
- terreni agricoli.
Inoltre dovranno provvedere al versamento del saldo IMU 2020 anche i titolari di un altro diritto reale, ovvero usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, anche nel caso di residenza o sede legale all’estero, i concessionari nel caso di concessione di aree demaniali e i locatari in caso di leasing.
I soggetti che devono provvedere al versamento dell’IMU 2020 sono dunque i seguenti:
- proprietari dell’immobile;
- titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sull’immobile;
- genitori assegnatari della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice;
- concessionari nel caso di concessione di aree demaniali;
- locatari per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
Scadenza saldo IMU 2020 16 dicembre 2020: i soggetti esonerati
Il Decreto Ristori quater ha stabilito la cancellazione del saldo IMU per alcune categorie di contribuenti.
L’articolo 8 del DL del 30 novembre 2020, n. 157 del Decreto Ristori quater, infatti, supera il precedente requisito da rispettare: l’esenzione era prevista a condizione che i proprietari fossero anche gestori delle attività esercitate negli stessi, per gli immobili in cui si svolgono tali attività.
Mentre il Decreto Ristori quater ha stabilito che le disposizioni dei decreti emergenziali:
“si applicano ai soggetti passivi dell’imposta municipale propria, come individuati dal comma 743 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che siano anche gestori delle attività economiche indicate dalle predette disposizioni.”
In altre parole sono esonerati dal versamento del saldo IMU 2020 tutti i soggetti passivi dell’IMU previsti dalla legge di bilancio 2020, anche quando gli stessi non siano proprietari dell’immobile in questione.
Di seguito l’elenco degli immobili che rientrano nell’agevolazione prevista dall’articolo 78 del decreto Agosto, per il sostegno al settore del turismo e dello spettacolo:
- stabilimenti balneari marittimi, lacuali, fluviali e termali;
- agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi (viene superata la condizione che obbligava i proprietari ad essere anche gestori delle attività esercitate);
- immobili dedicati a eventi fieristici o manifestazioni;
- immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli;
- discoteche, sale da ballo, night-club e simili.
A questo primo esonero si aggiunge quello previsto dal Decreto Ristori, ossia per gli immobili in cui si svolgono le attività imprenditoriali che rientrano nella sospensione del dpcm del 24 ottobre 2020, e le relative pertinenze.