Ravvedimento acconto IVA: entro il 27 gennaio i contribuenti dovranno provvedere al versamento dell’acconto IVA relativo all’anno 2019 non effettuato (o effettuato in misura insufficiente) entro il 27 dicembre scorso.
Per effettuare il versamento i contribuenti dovranno utilizzare il modello F24 telematico inserendo dei specifici codici tributo.
Ma vediamo nel dettaglio come procedere al versamento dell’acconto IVA relativo al 2019 e chi è esonerato dal pagamento.
Ravvedimento acconto IVA: scadenza fissata al 27 gennaio
Entro il 27 gennaio 2021 i contribuenti che non hanno provveduto al versamento dell’acconto IVA relativo al 2019, o che hanno provveduto solo in parte dovranno provvedere al versamento dell’imposta maggiorata di interessi legali e della sanzione ridotta.
Per farlo questi dovranno utilizzare il modello F24 telematico inserendo uno dei seguenti codici tributo:
- 6013 - versamento acconto IVA mensile;
- 6035 - versamento IVA - acconto;
- 8904 - sanzione pecuniaria IVA;
- 1991 - interessi sul ravvedimento - IVA.
Si ricorda che il calcolo dell’acconto IVA per il 2019, deve essere effettuato utilizzando uno dei tre metodi di calcolo alternativi:
- il metodo storico;
- il metodo previsionale;
- il metodo analitico o della liquidazione intermedia al 20 dicembre.
Ravvedimento acconto IVA: i soggetti esclusi
Non tutti i contribuenti dovranno provvedere al versamento dell’acconto IVA relativo al 2019.
Sono, infatti, esclusi dal versamento dell’acconto IVA relativo al 2019 le seguenti categorie di contribuenti:
- i contribuenti che hanno chiuso il periodo d’imposta precedente con un credito di imposta (risultante anche dalla liquidazione Iva periodica), a prescindere dalla presentazione della richiesta di rimborso;
- i contribuenti che pur avendo effettuato un versamento per il mese di dicembre o per l’ultimo trimestre del periodo d’imposta precedente, oppure in sede di dichiarazione annuale per il periodo d’imposta precedente, prevedono di chiudere la contabilità Iva con una eccedenza detraibile di imposta;
- i soggetti per i quali l’acconto dovuto è inferiore a € 103,29;
- i soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso del 2019;
- i contribuenti che hanno cessato l’attività o la cesseranno nel 2019, e in ogni caso coloro che l’hanno cessata anteriormente all’1.12.2019, se mensili, ovvero all’1.10.2019 se trimestrali;
- i soggetti che applicano il regime dei minimi (art. 27 commi 1 e 2 D.l. 98/2011);
- i soggetti che applicano il regime forfetario (art. 1 comma 58 L. 190/2014);
- i soggetti che sono usciti dal regime dei minimi/forfetari dal 1° gennaio 2019 con applicazione del regime ordinario;
- le società e le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni in genere che applicano il regime forfetario (L. 398/91);
- i contribuenti che esercitano attività di intrattenimento (art. 74, co. 6, D.p.r. 633/72);
- i contribuenti in regime agricolo di esonero (art. 34, co. 6, D.p.r. 633/72).