Manca poco alla scadenza del primo acconto Imu Tasi 2018, entro il 18 giugno 2018 infatti, bisognerà procedere al versamento delle imposte.
Per ciò che concerne l’acconto Imu 2018 dovranno versare l’imposta i contribuenti che possiedono qualunque tipo di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli; tuttavia si segnala che anche nel 2018 non si paga l’Imu sulla prima casa (ad eccezione degli immobili di lusso) e che inoltre sono previste diverse tipologie di esenzione.
Stesso discorso vale per l’acconto Tasi 2018 in scadenza il 18 giugno 2018, in questo caso però bisogna specificare che saranno obbligati a versare la tassa sia i possessori che i detentori nel caso di immobili in affitto.
Si ricorda ai lettori che oltre alla scadenza dell’acconto Imu Tasi 2018 si dovrà procedere poi, entro il 17 dicembre 2018, anche al versamento del saldo delle imposte.
Per effettuare il calcolo dell’acconto Imu Tasi 2018 i contribuenti dovranno per prima cosa applicare le aliquote deliberate dal proprio Comune di residenza e poi sarà necessario essere in possesso della rendita catastale e della categoria catastale.
Ma vediamo quali sono i soggetti obbligati e quali sono i casi di esenzione previsti.
Acconto Imu Tasi 2018: scadenza il 18 giugno 2018
Come noto, entro il 18 giugno 2018, si dovrà procedere al versamento del primo acconto Imu Tasi 2018.
Entro il 17 dicembre i contribuenti dovranno poi provvedere a pagare il saldo Imu Tasi 2018.
Per effettuare il versamento delle imposte si potrà decidere di utilizzare o il modello F24 ordinario o semplificato oppure si potrà utilizzare il bollettino postale.
Si ricorda che sono tenuti a versare l’acconto Imu 2018 tutti i contribuenti che possiedono qualunque tipo di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli.
Dovranno inoltre pagare l’acconto Imu 2018 i proprietari di abitazioni principali di categoria catastale A1, A8, A9 e delle relative pertinenze.
Per ciò che concerne l’acconto Tasi 2018, invece, dovranno versare la tassa sia i possessori che i detentori nel caso di immobili in affitto. Inoltre, come avviene per l’Imu, sono obbligati a pagare la Tassa sui Servizi Indivisibili tutti i proprietari di abitazioni principali di categoria catastale A1, A8, A9 e delle relative pertinenze.
Imu Tasi 2018: le esenzioni previste
Ci sono dei casi in cui è prevista l’esenzione dal versamento dell’acconto e del saldo Imu Tasi 2018. Uno di questi è quello che riguarda la prima casa: infatti sull’abitazione principale non si paga né l’imposta comunale né la Tassa sui Servizi Indivisibili.
Inoltre l’esenzione Imu 2018 si applica anche a quegli immobili che sono equiparati per legge ad abitazione principale tra cui:
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, da Forze Armate, di polizia, Vigili del Fuoco e carriera prefettizia;
- un unico immobile di proprietà di un cittadino italiano titolare di pensione residente all’estero e iscritto all’AIRE se l’immobile non è dato in affitto o comodato d’uso.
L’esenzione Imu 2018 è prevista anche per i terreni agricoli. In particolare l’imposta comunale non dovrà essere versate nei seguenti casi:
- terreni ubicati nei Comuni presenti nella circolare n. 9/1993 del MEF;
- terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
Per ciò che concerne la Tasi 2018, invece, sono esentati dal pagamento dell’imposta gli immobili che:
- sono di proprietà indivisa di cooperative edilizie e che sono abitazione principale dei soci;
- sono stati individuati come alloggi sociali;
- figurano come dimora coniugale assegnata dalla sentenza del giudice in caso di divorzio o separazione;
- sono proprietà delle forze armate e che non siano locati;
- sono di proprietà di anziani o disabili residenti in istituti di ricovero, non essendo locati (assimilazione ad abitazione principale è una facoltà e non un obbligo dei singoli Comuni).
Infine anche i proprietari dei terreni agricoli non sono tenuti a versare la Tasi 2018.