Domanda contributi a fondo perduto Centri Storici: gli esercenti attività d’impresa di vendita di beni o servizi, avranno tempo fino al 14 gennaio per presentare istanza.
Il bonus contributo a fondo perduto per i centri storici, previsto dal “decreto Agosto” (Dl n. 104 del 14 agosto 2020), consiste nell’erogazione agli esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico di una somma di denaro corrisposta dall’Agenzia delle Entrate a seguito della presentazione di un’apposita domanda.
Vediamo quindi, nel dettaglio, come presentare domanda e quali sono i requisiti necessari per ricevere il contributo a fondo perduto.
Domanda contributi a fondo perduto Centri Storici: il termine ultimo è fissato al 14 gennaio
Entro il 14 gennaio 2021 gli esercenti attività d’impresa di beni o servizi dovranno presentare domanda per il contributo a fondo perduto per i centri storici.
La domanda dovrà contenere i seguenti dati:
L’istanza deve contenere:
- il codice fiscale del soggetto richiedente e dell’eventuale rappresentante se il soggetto richiedente è diverso da persona fisica
- nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che prosegue l’attività di un soggetto deceduto, il codice fiscale del de cuius
- i dati relativi alla sussistenza dei requisiti:
- indicazione se il soggetto richiedente esercita le attività secondo le previsioni del comma 1 dell’articolo 59 del decreto
- indicazione della soglia di appartenenza dei ricavi o compensi dell’anno 2019 se: sono inferiori o uguali a 400.000 euro, sono superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro oppure sono superiori a 1 milione di euro;
- ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito ai mesi di giugno 2020 e giugno 2019, degli esercizi di cui al comma 1 dell’articolo 59 del decreto, realizzati nelle zone A dei comuni di cui al medesimo comma 1, nonché il codice catastale dei predetti comuni. Per quanto riguarda i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, l’ambito territoriale di esercizio dell’attività, e quindi del fatturato e dei corrispettivi, è riferito all’intero territorio dei comuni predetti indicazione se il soggetto richiedente, per almeno uno degli esercizi di cui al comma 1 dell’articolo 59 del decreto, ha iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019. In tale ipotesi deve essere barrata l’apposita casella.
- l’Iban del conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al soggetto richiedente il contributo
- la firma e la data di sottoscrizione dell’istanza
- il codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell’istanza.
Si ricorda che l’erogazione del contributo avviene mediante accredito sul conto corrente dell’Iban indicato al momento della presentazione della domanda. Contestualmente all’accoglimento dell’istanza per la richiesta del contributo, l’Agenzia emette il mandato di pagamento.
- Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per le attività economiche e commerciali nei centri storici
- Ecco il modello da utilizzare per l’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per le attività economiche e commerciali nei centri storici
- Istruzioni per la compilazione della domanda per il contributo a fondo perduto per i centri storici
- Ecco le istruzioni per la compilazione della domanda per il contributo a fondo perduto per i centri storici
Domanda contributi a fondo perduti Centri Storici: la delega agli intermediari
Possono presentare domanda, per conto del richiedente, gli intermediari abilitati alla presentazione delle dichiarazioni (articolo 3, comma 3, del Dpr n. 322 del 1998) che, alternativamente:
- sono abilitati al cassetto fiscale del richiedente
- sono in possesso della delega “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici” (portale Fatture e Corrispettivi).
É possibile, in caso di errore, presentare una nuova domanda, in sostituzione di quella precedentemente trasmessa.
L’ultima istanza trasmessa nel periodo utile sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo.
Si ricorda che è possibile, inoltre, presentare una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo.
In caso di rinuncia, gli intermediari con delega di consultazione del Cassetto fiscale o al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi” possono presentare la rinuncia anche se non hanno preventivamente presentato l’istanza.