Scadenza emissione fatture elettronica marzo: termine ultimo martedì 16 aprile. Ancora qualche ora per inviare al Sistema di Interscambio il flusso di dati del mese scorso.
Il termine ultimo per l’emissione del documento fiscale in formato elettronico coincide con la scadenza per la liquidazione IVA, che gli operatori mensili devono rispettare.
Scadenza emissione fatture elettronica marzo fissata al 16 aprile: le istruzioni
Gli operatori IVA sono tenuti, dunque, a rispettare la scadenza del 16 aprile 2019 per l’emissione delle fatture elettroniche relative al mese di marzo 2019. Ripercorriamo le istruzioni per l’emissione dei documenti fiscali utilizzando il portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate.
Come prima cosa, è necessario inserire i dati del cliente, di cruciale importanza il campo Codice Destinatario da compilare nel modo che segue:
- con il codice alfanumerico di 7 cifre di cui devono dotarsi i clienti;
oppure - con il valore 0000000:
- se il cliente indica l’indirizzo PEC come indirizzo telematico per ricevere la fattura;
- se è un consumatore finale, un operatore in regime di vantaggio o forfettario.
In secondo luogo, bisogna procedere all’inserimento dei dati della cessione del bene o della prestazione del servizio e quindi indicare le informazioni che seguono:
- i dettagli relativi alla natura, quantità e qualità del bene ceduto o del servizio prestato;
- i valori dell’imponibile, dell’aliquota Iva e dell’imposta (ovvero, nel caso di operazioni esenti, non imponibili ecc., l’apposito codice che identifica la “natura” dell’operazione ai fini IVA).
Oltre ai dati appena menzionati, necessari per l’emissione del documento, il portale permette anche l’inserimento di dati accessori.
Al termine dell’inserimento dei dati, è possibile ricontrollare tutte le informazioni inserite e salvare il file della fattura nel formato XML, l’unico valido ai fini fiscali.
Scadenza emissione fatture elettronica marzo: termine ultimo 16 aprile
La possibilità emettere le fatture elettroniche entro il termine della liquidazione periodica IVA, e quindi entro il 16 aprile, senza l’applicazione di sanzioni per i titolari di partita IVA è prevista nei primi sei mesi dall’introduzione della fattura elettronica, come previsto dall’articolo 10 del Decreto Fiscale.
Nel caso di emissione entro il termine di liquidazione IVA del periodo successivo, la sanzione si riduce dell’80%. Importante sottolineare, però, che la riduzione della sanzione al 20%, nel caso di emissione entro il termine di liquidazione IVA del periodo successivo, non si applica all’omesso o irregolare versamento dell’imposta.