Bonus case 110%: entro il 31 marzo i contribuenti dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate l’opzione scelta tra lo sconto in fattura o la cessione del superbonus del 110% e degli altri bonus edilizi spettanti per le spese sostenute nel 2020.
La scadenza inizialmente era stata fissata al 16 marzo 2021, ma si è deciso di concedere più tempo ai contribuenti per la scelta tra sconto in fattura o cessione del credito.
I contribuenti dovranno inviare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente per via telematica.
Ma vediamo nel dettaglio come inviare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate e chi è tenuto a farlo.
Bonus case110%: come inviare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate
I contribuenti entro il 31 marzo dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate l’opzione scelta tra lo sconto in fattura o la cessione del superbonus del 110% e degli altri bonus edilizi spettanti per le spese sostenute nel 2020.
Per farlo questi dovranno inviare la suddetta comunicazione esclusivamente in via telematica, tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia stessa.
La scelta può essere esercitata a fine lavori o in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori.
Si ricorda che per gli interventi che danno diritto al superbonus, gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di 2 per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento medesimo.
Bonus case 110% sconto in fattura o cessione del credito: c’è tempo fino al 31 marzo per decidere
Entro il 31 marzo i contribuenti dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate l’opzione scelta tra lo sconto in fattura o la cessione del superbonus del 110% e degli altri bonus edilizi spettanti per le spese sostenute nel 2020.
Il soggetto che deve inviare la comunicazione all’AdE, varia a seconda della tipologia di interventi e di bonus.
In particolare, la comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari deve essere trasmessa:
- per il superbonus 110%: dal soggetto che rilascia il visto di conformità;
- per tutte le altre detrazioni: dal beneficiario della detrazione, direttamente o avvalendosi di un intermediario (di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998).
Qualora, invece, si tratti di interventi effettuati su parti comuni condominiali, l’invio della comunicazione:
- per il superbonus 110%: può essere effettuato (esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate) dal soggetto che rilascia il visto di conformità oppure dall’amministratore del condominio, direttamente o avvalendosi di un intermediario. In tale ultimo caso, il soggetto che rilascia il visto è tenuto a verificare e validare i dati relativi al visto di conformità e alle asseverazioni e attestazione nell’area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate;
- per tutte le altre detrazioni: dall’amministratore di condominio.
Per i condomini minimi in cui non vi è obbligo di nominare l’amministratore (art. 1129 del Codice civile) e i condòmini non vi abbiano provveduto, la comunicazione deve essere trasmessa da uno dei condòmini a tal fine incaricato, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario.
Il condomino beneficiario della detrazione che cede il credito, se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, deve comunicare tempestivamente all’amministratore del condominio l’avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando, oltre al proprio codice fiscale, l’ammontare del credito ceduto e il codice fiscale del cessionario.