Con un comunicato stampa pubblicato il 14 settembre 2018, l’Agenzia delle Entrate, ha chiarito che la scadenza per la trasmissione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche dell’Iva relativa al secondo trimestre del 2018 è fissata al 17 settembre 2018, cioè oggi.
La comunicazione dell’Agenzia è arrivata in seguito ad un dubbio sorto a causa della normativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 che aveva previsto lo slittamento della scadenza dello spesometro al 30 settembre, poi divenuto 1° ottobre poiché il 30 cade di domenica.
Vediamo insieme il comunicato stampa pubblicato dall’Amministrazione finanziaria il 14 settembre 2018.
Scadenza Lipe 2° trimestre: nessuna proroga per l’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate con un comunicato stampa pubblicato il 14 settembre 2018 ha chiarito che la scadenza per la trasmissione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche dell’Iva relativa al secondo trimestre del 2018 è fissata al 17 settembre 2018.
- Comunicato stampa del 14 settembre 2018 dell’Agenzia delle Entrate
- Ecco il comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate che conferma la scadenza al 17 settembre 2018 della comunicazione dei dati relativi alla liquidazione periodica Iva del secondo trimestre 2018
Per tale adempimento, infatti, non opererà la proroga al 30 settembre 2018 (termine differito a lunedì 1° ottobre) prevista per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute.
Il dubbio era sorto per effetto della normativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2018, che aveva previsto lo slittamento della scadenza dello spesometro al 30 settembre, poi divenuto 1° ottobre per effetto del fatto che il 30 cade di domenica.
Scadenza Lipe 2° trimestre 2018: perché il dubbio sul 1° ottobre?
La Legge di Bilancio 2018, al comma 932 dell’articolo 1, ha prorogato al 30 settembre (che, essendo domenica, è rinviato al 1° ottobre), il termine per l’invio dello spesometro del primo semestre (ovvero del secondo trimestre dell’anno).
La norma in commento prevede che:
“Al fine di evitare la sovrapposizione di adempimenti, per gli anni in cui si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il termine del 16 settembre di cui al comma 1 dello stesso articolo 21 è fissato al 30 settembre e il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive dei soggetti indicati nell’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in scadenza al 30 settembre, è fissato al 31 ottobre”
Le scadenze dello spesometro previste dall’articolo 21 sopra citato sono, tuttavia, quelle previste anche alle disposizioni di cui all’articolo 21-bis relativo alle Lipe, il quale prevede testualmente che:
“I soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto trasmettono, negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all’articolo 21, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta effettuate (...)”
Per questo motivo era sorto il dubbio sulla scadenza per la trasmissione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche dell’Iva relativa al secondo trimestre del 2018, dubbio che è stato chiarito con il comunicato stampa pubblicato dall’Agenzia delle Entrate.