Tutte le donne che hanno compiuto 59 anni di età nel caso delle lavoratrici autonome o 58 anni di età nel caso di quelle dipendenti e che hanno versato almeno 35 anni di contributi potranno decidere di andare in pensione anticipata con l’Opzione donna anche nel 2020.
Questo perché il Governo ha deciso di prorogare fino al 31 dicembre 2020 la misura che consente di andare in pensione anticipatamente, con il metodo del ricalcolo contributivo.
Per richiedere il pensionamento anticipato le lavoratrici dovranno presentare domanda all’INPS, che dopo avere verificato i requisiti delle lavoratrici inizierà ad erogare gli assegni previdenziali.
Proroga Opzione donna 2020: chi può presentare domanda?
Come appena accennato potranno presentare domanda per l’Opzione donna tutte coloro che maturato, entro il 31 dicembre 2019, un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni, per le lavoratrici dipendenti, e a 59 anni per le lavoratrici autonome.
Oltre al requisito anagrafico e a quello contributivo, però, si aggiunge anche un’altra condizione che deve essere soddisfatta per poter andare in pensione anticipatamente; ovvero è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
Si specifica che ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurata, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione o prestazioni equivalenti.
Opzione donna 2020: come presentare domanda
Le lavoratrici che vogliono presentare domanda per l’Opzione donna dovranno farlo online all’INPS attraverso il servizio dedicato. In alternativa, si può fare la domanda tramite:
- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- presso enti di patronato e intermediari dell’Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Una volta presentata la domanda le lavoratrici conseguiranno il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi:
- 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
- 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.
Le lavoratrici del comparto scuola e dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM), potranno conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre e dal 1° novembre 2020.