Invio dati spese sanitarie 2020: entro l’8 febbraio i contribuenti dovranno inviare all’Agenzia delle Entrate tutte le informazioni relative a tutte le spese sanitarie sostenute nel 2020.
Il termine è stato prorogato all’8 febbraio a causa di alcune problematiche che si sono verificate nelle giornate del 19, 20 e 21 gennaio 2021 e che non hanno concesso a soggetti tenuti di inviare i dati delle spese sanitarie sostenute nel 2020 al Sistema Tessera Sanitaria.
A comunicare la proroga è stata l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 20765 del 22 gennaio 2021.
Ma vediamo nel dettaglio chi dovrà provvedere all’invio dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel 2020.
Invio dati spese sanitarie 2020: scadenza fissata all’8 febbraio
I contribuenti hanno tempo fino all’8 febbraio, per inviare all’Agenzia delle Entrate, i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel 2020 al Sistema Tessera Sanitaria.
La scadenza era stata fissata inizialmente al 31 gennaio, ma per via di problemi tecnici, l’Agenzia delle Entrate ha deciso di prorogare la scadenza a lunedì 8 febbraio.
Si ricorda che dovranno trasmettere i dati i seguenti soggetti:
- Aziende sanitarie locali (ASL);
- aziende ospedaliere;
- istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- policlinici universitari;
- farmacie pubbliche e private;
- presidi di specialistica ambulatoriale;
- strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;
- altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari;
- strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate al SSN;
- iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
- iscritti agli Albi professionali degli psicologi;
- iscritti agli Albi professionali degli infermieri; iscritti agli Albi professionali delle ostetriche/i;
- iscritti agli Albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;
- esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico;
- iscritti agli Albi professionali dei veterinari;
- strutture autorizzate alla vendita al dettaglio di medicinali veterinari;
- esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai quali è stato assegnato dal Ministero della Salute il codice identificativo univoco (parafarmacie).
Invio spese sanitarie sostenute al Sistema Tessera Sanitaria: i dati da trasmettere
Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS devono trasmetterei dati fiscali relativi alle spese sanitarie sostenute durante l’anno, secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 679, legge n. 160/2019.
Tale informazione è obbligatoria per tutti i documenti fiscali relativi alle spese sanitarie e veterinarie che non rientrano nelle casistiche di esclusione sopra indicate (i.e. spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e le spese relative a prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e da strutture private accreditate al Servizio Sanitario nazionale).
Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS provvedono, relativamente ai dati dei documenti fiscali, alla trasmissione dei medesimi dati comprensivi, oltre che dei dati di cui sopra, anche dei seguenti ulteriori dati:
- tipo di documento fiscale, ai fini della distinzione delle fatture dalle altre tipologie di documento;
- aliquota ovvero natura IVA della singola operazione;
- indicazione dell’esercizio dell’opposizione da parte del cittadino alla messa a disposizione dei dati all’Agenzia delle Entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi pre compilata. I dati relativi alle spese per le quali il cittadino ha esercitato l’opposizione sono trasmessi al Sistema TS senza l’indicazione del codice fiscale dell’assistito.