È in scadenza il 31 maggio 2023 la possibilità di fare richiesta per la deroga al pagamento del contributo minimo soggettivo Inarcassa.
La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti ha reso noto che gli iscritti, che nel 2023 producono un reddito inferiore al minimo contributivo pari a 17.069 euro, possono richiedere la deroga.
In questo modo saranno chiamati a versare a dicembre 2024 solamente il 14,5 per cento del reddito effettivamente prodotto.
Il contributo minimo integrativo e il contributo di maternità vanno comunque versati entro le scadenze del 30 giugno e del 30 settembre dell’anno in corso.
La domanda può essere inviata online, tramite l’applicazione dedicata, disponibile dal sito di Inarcassa.
Deroga del contributo minimo soggettivo: chi può presentare la domanda
La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti, tramite il Regolamento Generale Previdenza, prevede la possibilità di poter richiedere la deroga all’obbligo della contribuzione minima soggettiva durante la vita lavorativa.
È possibile avanzare la richiesta fino a un massimo di 5 anni, anche non continuativi, per chi produce redditi inferiori al valore corrispondente al contributo minimo soggettivo.
Quindi, chi nel 2023 prevede un reddito inferiore a 17.069 euro può non versare il contributo soggettivo minimo e pagare il 14,5 per cento del solo reddito effettivamente prodotto entro dicembre 2024. Per prima cosa sarà necessaria la presentazione della dichiarazione online.
Se la dichiarazione reddituale 2023 non viene presentata entro la fine di dicembre del 2024 la deroga sarà revocata automaticamente, portando al ripristino del contributo minimo soggettivo dovuto e all’applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento Generale Previdenza.
Prima di inoltrare la domanda è bene che il richiedente sappia quali sono le condizioni necessarie per procedere.
I requisiti da rispettare per poter chiedere la deroga sono i seguenti:
- essere iscritto a Inarcassa al momento della richiesta;
- non essere pensionando o pensionato Inarcassa;
- non essere titolare di pensione erogata da altro ente previdenziale (tranne la pensione di invalidità civile dell’INPS);
- non usufruire della riduzione per i giovani under 35 anni;
- non aver esercitato la facoltà di deroga già per 5 volte.
Durante l’anno di deroga restano comunque garantiti i servizi di assistenza (come la maternità e i sussidi) ed è sempre possibile presentare domanda di riscatto.
La domanda di riscatto può essere fatta entro i cinque anni successivi, assicurandosi l’anzianità previdenziale intera, e può essere presentata esclusivamente dagli associati iscritti alla Cassa, già dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello derogato.
Scadenza al 31 maggio per la deroga del contributo minimo soggettivo: come fare la domanda
Il libero professionista che intende richiedere la deroga del contributo minimo soggettivo deve farlo entro e non oltre la scadenza del 31 maggio di ciascun anno.
La richiesta avviene in via esclusivamente telematica. Per iniziare la procedura è necessario entrare nell’area riservata di Inarcassa On Line. L’accesso avviene tramite:
- Codice PIN e Password (per chi ha già un account su Inarcassa Online, in caso è possibile crearlo anche sul momento);
- SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale;
- CIE, Carta d’Identità Elettronica.
Una volta entrati, sarà possibile inoltrare la domanda tramite l’applicativo disponibile: basterà selezionare dal menù "Agevolazioni - Deroga contributo soggettivo minimo".
Se l’ammontare del reddito inserito nella dichiarazione (da presentare entro il 31 ottobre 2024, relativo al 2023) sarà inferiore a 17.069 euro, alla fine della procedura di inserimento della dichiarazione on line si genererà un avviso di pagamento PagoPA per un importo pari al 14,5 per cento del reddito dichiarato, da pagare entro il 31 dicembre 2024.
Se il reddito risultasse uguale o superiore a 17.069 euro, l’avviso di pagamento PagoPA conterrà l’importo pari al 14,5 per cento del reddito dichiarato, maggiorato degli interessi sul solo contributo minimo dovuto.
La maggiorazione ha efetto a partire dalle due scadenze ordinarie.
Come spiegato nel sito di Inarcassa:
“Nel caso di provvedimenti di iscrizione adottati successivamente al 31 maggio, la domanda di deroga relativamente all’anno in corso dovrà essere presentata entro il mese successivo al ricevimento della notifica di iscrizione (esempio: se la notifica è ricevuta entro il mese di luglio, la domanda di deroga deve essere presentata entro il 31 agosto) secondo le modalità specificate nella notifica stessa.”
Inoltre, anche a seguito di un provvedimento d’iscrizione per anni precedenti, è possibile inviare la domanda solamente per l’anno in corso. Nel caso in cui, invece, si volesse usufruire nuovamente della deroga negli anni successivi, sarà necessario inoltrare una nuova domanda.
Al di là della deroga del contributo minimo soggettivo, la data di domani prevede anche degli adempimenti fiscali a chiusura del mese di maggio.