IMU 2018: in vista della scadenza per il versamento dell’acconto dell’imposta municipale propria vediamo chi è obbligato a versarla e come si effettua il calcolo.
Bisogna ricordare che le scadenze relativa all’IMU 2018 sono due: la prima, quella relativa all’acconto è prevista per il 18 giugno, mentre la scadenza per il versamento del saldo dell’imposta comunale è fissata al 17 dicembre 2018.
Per effettuare il calcolo dell’imposta comunale la prima cosa da fare è recarsi sul sito del proprio Comune di residenza e vedere se sono state pubblicate delibere con aggiornamento delle aliquote IMU per il 2018.
Come noto, infatti, l’aliquota ordinaria stabilita dalla legge per gli immobili diversi dall’abitazione principale è pari allo 0,76% e i Comuni possono aumentarla o diminuirla sino a 0,3 punti percentuali, quindi l’aliquota può oscillare da un minimo di 0,46% ad un massimo di 1,06%.
I Comuni entro il 14 ottobre di ogni anno devono inserire sul portale del MEF le aliquote aggiornate.
Oltre alle aliquote pubblicate dal proprio Comune di residenza per effettuare il calcolo IMU 2018 sarà necessario essere in possesso della rendita catastale della propria abitazione.
Ma vediamo nel dettaglio come si effettua il calcolo IMU 2018 e quali sono i soggetti obbligati a versare l’imposta comunale.
IMU 2018: le istruzioni per il calcolo dell’imposta municipale propria
Per effettuare il calcolo IMU 2018 si dovrà applicare alla base imponibile costituita dal valore dell’immobile determinato nei modi previsti dalla legge, l’aliquota fissata dal proprio Comune di residenza approvata con delibera.
Inoltre bisognerà essere in possesso della rendita catastale della propria abitazione. Nel caso di mancato possesso è possibile ottenerla gratuitamente accedendo al sito dell’Agenzia delle Entrate.
Una volta ottenute le suddette informazioni per effettuare il calcolo dell’imposta comunale si dovrà procedere nel seguente modo:
- rendita catastale * 5% * coefficiente immobile
Si ricorda che il coefficiente varia a seconda della tipologia di abitazione per il quale è dovuto il pagamento di acconto e saldo IMU 2018.
Per effettuare il calcolo Imu 2018 bisognerà prendere come riferimento i seguenti coefficienti dell’immobile:
Categoria catastale | Coefficiente | Tipologia di immobile |
Da A/1 a A/11 (escluso A/10) | 160 | abitazioni di tipo: signorile, civile, economico, popolari, ultrapopolari, rurali, villini, ville, castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici, alloggi tipici dei luoghi |
A10 | 80 | Uffici o studi privati |
Da B1 a B8 | 140 | Collegi e convitti, case di cura e ospedali non a scopo di lucro, prigioni e riformatori, uffici pubblici, scuole e laboratori, biblioteche, musei, gallerie, accademie, circoli |
C/1 | 55 | Negozi e botteghe |
C/2, C/6, C7 | 160 | Magazzini e locali di deposito, stalle, scuderie, tettoie |
C/3, C/4, C/5 | 140 | Laboratori per arti e mestieri, fabbricati e locali per esercizi sportivi non a scopo di lucro, stabilimenti balneari |
Da D/1 a D/10 (escluso D/5) | 65 | Opifici, alberghi e pensioni, teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili, case di cura ed ospedali, fabbricati e locali per esercizi sportivi |
Una volta determinata la base imponibile si potrà procedere al calcolo Imu 2018 sulla base delle aliquote di riferimento.
IMU 2018: i soggetti obbligati a versare l’imposta comunale
Sono obbligati a versare l’IMU 2018 tutti i soggetti che sono proprietari di immobili ubicati sul territorio italiano e tutti coloro che risultano essere titolari di diritti reali di godimento su beni immobili, come ad esempio l’usufruttuario, il titolare del diritto di abitazione e i titolari del diritto d’uso, di enfiteusi e di superficie.
Sono, inoltre, obbligati a pagare l’imposta comunale i proprietari di abitazioni principali di categoria catastale A1, A8, A9 e delle relative pertinenze.
Ci sono però dei casi in cui è prevista l’esenzione dall’obbligo di pagamento dell’IMU 2018. Uno di questi riguarda l’esenzione dall’imposta comunale sulla prima casa, ed in seguito alle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016, l’esenzione dell’IMU 2018 è prevista anche sui terreni agricoli che sono situati nelle aree montane.
L’esenzione IMU 2018 si applica anche a quegli immobili che sono equiparati per legge ad abitazione principale tra cui:
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, da Forze Armate, di polizia, Vigili del Fuoco e carriera prefettizia;
- un unico immobile di proprietà di un cittadino italiano titolare di pensione residente all’estero e iscritto all’AIRE se l’immobile non è dato in affitto o comodato d’uso.
Inoltre l’esenzione IMU 2018 è prevista anche per i terreni agricoli. In particolare l’imposta comunale non dovrà essere versate nei seguenti casi:
- terreni ubicati nei Comuni presenti nella circolare n. 9/1993 del MEF;
- terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
IMU 2018: come si procede al versamento dell’acconto e del saldo dell’imposta comunale?
Per procedere al versamento dell’acconto e dal saldo IMU 2018 i contribuenti potranno decidere di utilizzare o il modello F24 ordinario o semplificato oppure potranno decidere di pagare tramite bollettino postale.
Chi non è titolare di partita Iva potrà decidere di pagare in contanti con il modello F24 anche per importi superiori a 1.000 euro.
Si ricorda che attualmente il limite per il pagamento in contanti è fissato a 2.999,00 euro e che quindi se si supera questa soglia bisognerà pagare l’acconto IMU 2018 con sistemi di pagamento tracciabili.
Per importi inferiori a 2.999,00 euro si potrà quindi utilizzare uno dei seguenti metodi di pagamento:
- modello F24 cartaceo in contanti;
- modello F24 ordinario o semplificato attraverso i vari servizi home banking del contribuente;
- modello F24 ordinario o semplificato allo sportello bancario o postale attraverso addebito in conto corrente, assegni, contanti o bancomat.
Nel caso in cui invece gli importi sono pari o superiori a 2.999,00 euro i contribuenti dovranno procedere al versamento dell’acconto IMU 2018 utilizzando:
- il modello F24 ordinario o semplificato attraverso i vari servizi home banking del contribuente;
- il modello F24 ordinario o semplificato inviato per mezzo di intermediari abilitati o tramite lo stesso sito dell’Agenzia delle Entrate;
- il modello F24 (o bollettino postale) precompilato messo a disposizione dal Comune.
Il modello F24 dovrà essere inviato telematicamente entro il 18 giugno 2018 anche se l’importo IMU 2018 dovesse risultare pari a zero a seguito di compensazioni effettuate.
I contribuenti potranno decidere, in alternativa, di procedere al versamento tramite bollettino postale, fatta eccezioni per l’IMU enti commerciali, per i quali è previsto come unico metodo di pagamento l’F24 dell’Agenzia delle Entrate.