Scadenza Fatture differite, il termine ultimo per procedere con emissione e registrazione è il 15 ottobre. Soggetti Iva ed associazioni devono rispettare l’appuntamento col Fisco.
Le istruzioni per assolvere nel migliore dei modi. L’adempimento contabile riguarda i beni consegnati o spediti e le prestazioni di servizi rese nel mese di settembre.
Fatture differite: i soggetti e le modalità di adempimento della scadenza del 15 ottobre 2019
Partite Iva ed associazioni dovranno provvedere entro il 15 ottobre 2019 ad emettere e registrare le fatture elettroniche differite relative al mese di settembre.
Tali fatture devono risultare da documenti di trasporto o altri documenti che possano identificare i soggetti protagonisti delle operazioni di compravendita di beni o di scambio di servizi.
Le fatture devono indicare data e numero dei documenti ai quali si riferiscono. Inoltre, qualora gli stessi soggetti avessero effettuato più di una cessione o prestazione di servizi potranno anche decidere di emettere una sola fattura riepilogativa.
La scadenza del 15 di ottobre non è l’unico adempimento fiscale del giorno ma si inserisce tra i numerosi appuntamenti, anticipando la valanga della seconda metà del mese.
Fatture differite: le sanzioni per la mancata emissione, ritardo o errori
L’omissione della fattura elettronica o l’emissione con ritardo o errori determina sanzioni per il contribuente. Questo vale anche nel caso delle fatture differite.
Il quadro relativo alle sanzioni sulla tardiva, omessa o errata emissione della fatturazione elettronica è composto dai seguenti riferimenti normativi:
- l’articolo 6 del decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997;
- l’articolo 6 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997.
La tabella riassuntiva presenta una sintesi delle sanzioni previste.
VIOLAZIONE | RIFERIMENTO NORMATIVO | SANZIONE AMMINISTRATIVA |
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Violazione registrazione o fatturazione senza conseguenze sul calcolo dell’IVA | Articolo 6 comma 1 d. lgs. 471/1997 | Da 250 euro a 2.000 euro |
Fatturazione elettronica o registrazione omessa, tardiva o errata | Articolo 6 comma 1 d. lgs. 471/1997 | Dal 90% al 180% dell’imposta, con importo minimo di 500 euro |
Violazione fatturazione elettronica e/o registrazione importi esenti, non imponibili, non soggetti ad IVA o reverse charge | Articolo 6 comma 2 d. lgls. 471/1997 | Dal 5% al 10% dei corrispettivi, con un minimo di 500 euro; se non ci sono conseguenze sul calcolo IVA o delle imposte sui redditi le sanzioni sono compresa da un minimo di 250 ad un massimo di 2.000 euro |
Violazioni solo formali | Articolo 6 comma 5-bis d. lgs. 472/1997 | nessuna sanzione |