Fatture differite, scadenza emissione e registrazione: è il 15 ottobre il termine ultimo entro il quale i soggetti IVA sono tenuti a trasmettere i dati sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi del mese di settembre.
Sono chiamati alla trasmissione delle informazioni sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi tutti i titolari di partita IVA.
Chi non rispetterà la scadenza andrà incontro a pesante sanzioni, stabilite dal Decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997.
Ma vediamo nel dettaglio quali dati dovranno essere trasmessi dai titolari di partite IVA e a quanto ammontano le sanzioni.
Fatture differite, scadenza emissione e registrazione: termine ultimo fissato al 15 ottobre
Entro il 15 ottobre i titolari di partita IVA dovranno trasmettere i dati sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi del mese di settembre.
Le fatture dovranno risultare da specifica documentazione identificativa dei soggetti che hanno dato luogo alle operazioni, ad esempio i documenti di trasporto.
Gli elementi che devono contraddistinguere le fatture sono i seguenti:
- la data;
- il numero dei documenti a cui fa riferimento.
Nel caso in cui due soggetti abbiano realizzato più di una sola operazione, gli stessi possono optare per l’emissione di un’unica fattura che riepiloga tutte le cessioni di beni e gli scambi di servizi intercorsi.
Fatture differite, ritardi nell’emissione e nella registrazione: le sanzioni previste
Il primo gennaio 2019 è entrato in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica che si riferisce alle cessioni di beni e prestazioni di servizi e che riguarda, dunque, anche le fatture differite.
Chi non rispetta quest’obbligo può andare incontro a pensate sanzioni stabilite dal Decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997.
Le sanzioni sono riportate nella tabella che segue:
Violazione | Norma | Sanzione |
violazione registrazione o fatturazione senza conseguenze sul calcolo dell’IVA | articolo 6 comma 1 del Decreto legislativo 471/1997 | da 250 a 2.000 euro |
fatturazione elettronica o registrazione omessa, tardiva o errata | articolo 6 comma 1 del Decreto legislativo 471/1997 | dal 90% al 180% dell’imposta, con importo minimo di 500 euro |
violazione fatturazione elettronica e/o registrazione importi esenti, non imponibili, non soggetti ad IVA o reverse charge | articolo 6 comma 2 del Decreto legislativo 471/1997 | dal 5% al 10% dei corrispettivi, con un minimo di 500 euro; se non ci sono conseguenze sul calcolo IVA o delle imposte sui redditi le sanzioni sono compresa da un minimo di 250 ad un massimo di 2.000 euro |
violazioni esclusivamente formali | articolo 6 comma 5-bis Decreto legislativo 472/1997 | nessuna sanzione |