Fattura elettronica 2018: l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 89757/2018 e la circolare n. 8/E entrambi pubblicati il 30 aprile 2018 fornisce indicazioni sulle regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, oltre che per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e sulle regole relative al settore dei carburanti.
Il provvedimento pubblicato lo scorso lunedì dall’Agenzia delle Entrate era molto atteso dalle imprese e dai professionisti che da tempo ormai stavano chiedendo una proroga dell’introduzione dell’obbligo della fattura elettronica tra privati (previsto dalla Legge di Bilancio 2018) a partire dal 1° gennaio 2019.
Non si sa ancora infatti se l’obbligo introdotto dalla manovra entrerà in vigore proprio da gennaio 2019 ma l’Agenzia delle Entrate intanto ha reso disponibili le specifiche tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche.
Fattura elettronica 2018: il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate
Con il provvedimento n. 89757/2018 del 30 aprile 2018 l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, oltre che per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere.
In particolare nel provvedimento viene specificato che le fatture potranno essere generate con strumenti resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia (una procedura web, una app e un software da installare su pc) o con software di mercato.
Una volta generate le fatture viaggeranno in modo sicuro tramite il Sistema di Interscambio (SdI) e potranno essere trasmesse, anche tramite intermediari, via posta elettronica certificata oppure utilizzando le stesse procedure web e app.
In alternativa, previo accreditamento al SdI, le e-fatture potranno essere inviate tramite un “Web service” o per mezzo di un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti (FTP).
Viene inoltre chiarito che se la fattura elettronica è destinata a un consumatore finale, un soggetto Iva che rientra nei regimi agevolati di vantaggio o forfettario o dell’agricoltura, l’emittente potrà valorizzare solo il campo “Codice Destinatario” con un codice convenzionale e la fattura sarà recapitata al destinatario attraverso la messa a disposizione del file in un’apposita area web riservata dell’Agenzia delle Entrate.
Potrà beneficiare di questa procedura semplificata anche il cessionario/committente Iva che non può utilizzare i canali standard per la ricezione (PEC, Web service, Ftp).
Conservazione delle fatture e sicurezza dei dati
L’Agenzia nel provvedimento del 30 aprile 2018 ha spiegato che le fatture elettroniche possono essere conservate elettronicamente dai cedenti/prestatori e i cessionari/committenti residenti, stabiliti o identificati in Italia, utilizzando il servizio di conservazione elettronica, conforme a quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (Cad), gratuitamente messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, dopo aver aderito, anche tramite intermediari, all’accordo di servizio pubblicato nell’area riservata del sito web dell’Agenzia.
Viene chiarito infine che tutte le modalità di trasmissione avverranno attraverso protocolli sicuri su rete internet, come descritto nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento
Si allega di seguito il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate pubblicato il 30 aprile 2018
- Provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 dell’Agenzia delle Entrate
- Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6bis e 6ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127
- Allegato A - specifiche tecniche al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate
- Specifiche tecniche relative alla fattura elettronica pubblicate dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 30 aprile 2018
La circolare n. 8/E dell’Agenzia delle Entrate
Nella circolare n. 8/E del 30 aprile 2018 l’Agenzia ha chiarito che l’obbligo di emissione della fattura elettronica per il settore carburanti in vigore dal 1° luglio 2018 riguarderà solo le cessioni di benzina e gasolio destinate a essere utilizzati per motori a uso autotrazione.
In merito alla compilazione della fattura bisognerà far riferimento alle regole precedentemente elencate che sono contenute nel provvedimento del 30 aprile 2018.
Per ciò che concerne il contenuto della fattura, l’Agenzia ha spiegato, che non sarà necessario indicare la targa del veicolo nonché il modello, fermo restando la possibilità di inserirli in via facoltativa utilizzando il campo “MezzoTrasporto” del file della fattura elettronica.
Rimarranno escluse invece dalla nuova disciplina, fino al 31 dicembre 2018, le cessioni di carburanti per motori di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento e attrezzi di vario genere.
In questo caso, le spese potranno essere documentate ai fini della deducibilità e detraibilità Iva con le modalità finora in uso, oppure, facoltativamente, con fattura elettronica.
Sempre nell’ambito dei carburanti vengono illustrate inoltre le specifiche disposizioni che sono state introdotte in tema di deducibilità dei costi d’acquisto e di detraibilità della relativa Iva, limitando le stesse all’utilizzo di particolari mezzi di pagamento individuati direttamente dal provvedimento prot. n. 73203 del 4 aprile 2018 dell’Agenzia delle Entrate.
Si allega di seguito la circolare n.8/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 30 aprile 2018.