Emissioni e registrazione fatture differite, operazioni giugno 2020: scadenza fissata al 15 luglio

Scritto da Guendalina Grossi il 12 luglio 2020

Entro il 15 luglio i contribuenti dovranno procedere all’emissione delle fatture differite delle operazioni di giugno 2020. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Emissioni e registrazione fatture differite, operazioni giugno 2020: scadenza fissata al 15 luglio

Emissione e registrazione fatture differite: entro il 15 luglio i contribuenti dovranno provvedere all’invio dei documenti.

Interessati all’appuntamento col Fisco i titolari di partita IVA, termine ultimo per comunicare i dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi dello scorso mese di giugno 2020.

Chi non provvederà all’emissione e alla registrazione delle fatture differite entro la suddetta scadenza andrà incontro a delle sanzioni che variano a seconda della gravità della violazione.

Emissione e registrazione fatture differite: scadenza fissata al 15 luglio 2020

Entro il 15 luglio 2020 i titolari di partita IVA dovranno provvedere all’emissione e alla registrazione delle fatture elettroniche differite che si riferiscono allo scorso mese di giugno 2020.

La suddetta scadenza deriva dall’obbligo per i titolari di partita IVA di comunicare i dati che si riferiscono alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi realizzate nello scorso mese.

Le fatture devono risultare da specifica documentazione identificativa dei soggetti che hanno dato luogo alle operazioni, ad esempio i documenti di trasporto.

Gli elementi che devono contraddistinguere le fatture sono i seguenti:

  • la data;
  • il numero dei documenti a cui fa riferimento.

Qualora due soggetti abbiano realizzato più di una sola operazione, gli stessi possono optare per l’emissione di un’unica fattura che riepiloga tutte le cessioni di beni e gli scambi di servizi intercorsi.

Emissione e registrazione delle fatture differite: cosa rischia chi non le presenta?

Dal primo gennaio 2019 è in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica che si riferisce alle cessioni di beni e prestazioni di servizi e che riguarda anche le fatture differite.

Chi non rispetta gli obblighi previsti dalla legge può andare incontro a sanzioni che variano a seconda della gravità.

Gli articoli 6 del Decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997 e n. 472 del 18 dicembre 1997 stabiliscono che per l’omissione, emissione ritardata ed eventuali errori o irregolarità sono previste le seguenti sanzioni:

VIOLAZIONE NORMA SANZIONE
violazione registrazione o fatturazione senza conseguenze sul calcolo dell’IVA articolo 6 comma 1 del Decreto legislativo 471/1997 da 250 a 2.000 euro
fatturazione elettronica o registrazione omessa, tardiva o errata articolo 6 comma 1 del Decreto legislativo 471/1997 dal 90% al 180% dell’imposta, con importo minimo di 500 euro
violazione fatturazione elettronica e/o registrazione importi esenti, non imponibili, non soggetti ad IVA o reverse charge articolo 6 comma 2 del Decreto legislativo 471/1997 dal 5% al 10% dei corrispettivi, con un minimo di 500 euro; se non ci sono conseguenze sul calcolo IVA o delle imposte sui redditi le sanzioni sono compresa da un minimo di 250 ad un massimo di 2.000 euro
violazioni esclusivamente formali articolo 6 comma 5-bis Decreto legislativo 472/1997 nessuna sanzione

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