Emissione e registrazione fatture differite: entro il 15 luglio i contribuenti dovranno provvedere all’invio dei documenti.
Interessati all’appuntamento col Fisco i titolari di partita IVA, termine ultimo per comunicare i dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi dello scorso mese di giugno 2020.
Chi non provvederà all’emissione e alla registrazione delle fatture differite entro la suddetta scadenza andrà incontro a delle sanzioni che variano a seconda della gravità della violazione.
Emissione e registrazione fatture differite: scadenza fissata al 15 luglio 2020
Entro il 15 luglio 2020 i titolari di partita IVA dovranno provvedere all’emissione e alla registrazione delle fatture elettroniche differite che si riferiscono allo scorso mese di giugno 2020.
La suddetta scadenza deriva dall’obbligo per i titolari di partita IVA di comunicare i dati che si riferiscono alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi realizzate nello scorso mese.
Le fatture devono risultare da specifica documentazione identificativa dei soggetti che hanno dato luogo alle operazioni, ad esempio i documenti di trasporto.
Gli elementi che devono contraddistinguere le fatture sono i seguenti:
- la data;
- il numero dei documenti a cui fa riferimento.
Qualora due soggetti abbiano realizzato più di una sola operazione, gli stessi possono optare per l’emissione di un’unica fattura che riepiloga tutte le cessioni di beni e gli scambi di servizi intercorsi.
Emissione e registrazione delle fatture differite: cosa rischia chi non le presenta?
Dal primo gennaio 2019 è in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica che si riferisce alle cessioni di beni e prestazioni di servizi e che riguarda anche le fatture differite.
Chi non rispetta gli obblighi previsti dalla legge può andare incontro a sanzioni che variano a seconda della gravità.
Gli articoli 6 del Decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997 e n. 472 del 18 dicembre 1997 stabiliscono che per l’omissione, emissione ritardata ed eventuali errori o irregolarità sono previste le seguenti sanzioni:
VIOLAZIONE | NORMA | SANZIONE |
violazione registrazione o fatturazione senza conseguenze sul calcolo dell’IVA | articolo 6 comma 1 del Decreto legislativo 471/1997 | da 250 a 2.000 euro |
fatturazione elettronica o registrazione omessa, tardiva o errata | articolo 6 comma 1 del Decreto legislativo 471/1997 | dal 90% al 180% dell’imposta, con importo minimo di 500 euro |
violazione fatturazione elettronica e/o registrazione importi esenti, non imponibili, non soggetti ad IVA o reverse charge | articolo 6 comma 2 del Decreto legislativo 471/1997 | dal 5% al 10% dei corrispettivi, con un minimo di 500 euro; se non ci sono conseguenze sul calcolo IVA o delle imposte sui redditi le sanzioni sono compresa da un minimo di 250 ad un massimo di 2.000 euro |
violazioni esclusivamente formali | articolo 6 comma 5-bis Decreto legislativo 472/1997 | nessuna sanzione |