Detrazione Iva: l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018 fornisce dei chiarimenti sulle modifiche apportate dal DL n. 50/2017 in ordine alla disciplina del diritto alla detrazione dell’Iva.
In particolare l’Agenzia, tenendo conto dei principi espressi dalla Corte di Giustizia dell’ Unione Europea, spiega che l’esercizio del diritto alla detrazione Iva è subordinato all’esigibilità della fattura e al possesso della fattura d’acquisto.
Partendo da questo punto l’Agenzia delle Entrate cerca di chiarire quale sia il nuovo termine per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva, come deve essere applicata la disciplina e cosa cambia per l’esercizio delle operazioni soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti.
Vediamo di seguito nel dettaglio i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate.
Detrazione Iva: il nuovo termine per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta
Il legislatore con le modifiche apportate dal DL n. 50/2017, è intervenuto sull’articolo 19, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, modificando, nel secondo periodo, il termine entro cui può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti o sulle importazioni di beni.
In particolare secondo le nuove disposizioni “il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.”
Detrazione Iva: come applicare la disciplina
L’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018 spiega che per esercitare il diritto alla detrazione Iva per le fatture ricevute nei primi mesi del 2018 ma relative ad operazioni effettuate nel 2017, l’Iva può essere detratta attraverso la registrazione nel 2018, secondo le modalità ordinarie, in una delle liquidazioni periodiche di tale anno.
L’Agenzia chiarisce poi che in alternativa è possibile effettuare la registrazione tra il 1° gennaio 2019 e il 30 aprile 2019 in un’apposita sezione del registro Iva degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018, facendo concorrere l’imposta medesima alla formazione del saldo Iva della dichiarazione relativa al 2018, da presentare entro il 30 aprile 2019.
L’Iva risultante da fatture ricevute nel 2017, relativa ad operazioni effettuate e la cui imposta sia divenuta esigibile in tale anno, può invece essere detratta previa registrazione entro il 31 dicembre 2017, secondo le modalità ordinarie, al più tardi entro il 30 aprile 2018 previa registrazione (tra il 1° gennaio 2018 e il 30 aprile 2018) in un’apposita sezione del registro Iva degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2017, facendo concorrere l’imposta medesima alla formazione del saldo Iva della dichiarazione 2017.
Esercizio del diritto alla detrazione per le operazioni soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti
Con la circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018 l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti anche per le pubbliche amministrazioni e per gli enti soggetti al meccanismo dello split payment che decidono di optare per l’esigibilità dell’imposta anticipata.
Il DL n. 50/2017 prevede che questa scelta può essere effettuata n relazione a ciascuna fattura.
Una volta esercitata la scelta, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato dalla Pa che sia in possesso della fattura di acquisto, nel momento in cui l’imposta diventa esigibile, quindi o al momento della ricezione o a quello della registrazione della fattura.
Per ulteriori informazioni i lettori possono consultare la circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate allegata di seguito.