Invio comunicazione bonus sanificazione: entro il 7 settembre i contribuenti che hanno diritto a beneficiare del credito d’imposta messo a disposizione dal Governo, dovranno inviare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
La comunicazione dovrà essere inviare all’AdE in modalità telematica, ed il contribuente potrà decidere di avvalersi di un intermediario.
Si ricorda che la comunicazione dovrà contenere l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e l’importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.
Invio comunicazione bonus sanificazione: scadenza fissata al 7 settembre
Entro il 7 settembre coloro che hanno i requisiti per accedere al bonus sanificazione dovranno inviare all’Agenzia delle Entrate, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e l’importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.
L’invio della comunicazione potrà avvenire solo in modalità telematica tramite:
- il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
- i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento. Eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
Una volta inviata, entro cinque giorni l’AdE rilascerà una ricevuta che attesterà la presa in carico, oppure lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.
Bonus sanificazione: le spese ammissibili
L’art. 125 del Decreto Rilancio ha disposto un credito d’imposta al 60% fino a 60.000 euro per le spese di sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione.
Possono beneficiare del suddetto credito d’imposta gli esercenti d’attività d’impresa, d’arte o professione, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, nonché gli enti non commerciali compresi quelli del Terzo del settore ed enti religiosi civilmente riconosciuti.
Le spese ammissibili sostenute nel 2020 riguardano:
- la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività lavorativa;
- l’acquisto di dispositivi e prodotti per la sicurezza, e in particolare:
- i dispositivi di protezione individuale (guanti, mascherine, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea);
- i prodotti detergenti e disinfettanti
- i dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, tra cui termometri, termoscanner, tappeti e vaschette igienizzanti, conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea
- i dispositivi atti a garantire la distanza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi.