Canone Rai, dichiarazione sostitutiva per esonero: scadenza 31 gennaio 2020

Scritto da Tommaso Gavi il 31 gennaio 2020

Canone Rai, oggi, 31 gennaio 2020, è l’ultimo giorno per trasmettere la dichiarazione sostitutiva per esonero dal canone tv per la non detenzione di apparecchi televisivi nel luogo della residenza anagrafica. La scadenza riguarda l’invio del documento che è scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate.

Canone Rai, dichiarazione sostitutiva per esonero: scadenza 31 gennaio 2020

Canone Rai, la dichiarazione sostitutiva per l’esonero del canone tv è in scadenza oggi, 31 gennaio 2020.

I contribuenti devono inviare la dichiarazione sostitutiva scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate.

Il modulo consente di evitare il pagamento della somma di 90 euro. Il requisito dell’esonero è la non detenzione di un apparecchio tv da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica in ciascuna delle abitazioni per cui il dichiarante è titolare di utenza elettrica.

L’altro caso di esenzione è l’avvenuta presentazione della denuncia di cessazione dell’abbonamento radiotelevisivo per suggellamento.

Per adempiere si possono usare i canali online dell’Agenzia delle Entrate, Fisconline ed Entratel.

In alternativa si può inviare la dichiarazione per raccomandata, allegando un documento d’identità in corso di validità.

Canone Rai, chi deve pagare il canone tv

Il canone Rai, o più precisamente canone tv, deve essere corrisposto da chiunque possiede un apparecchio televisivo per uso privato o è titolare di un’utenza di fornitura di energia elettrica nel luogo della residenza anagrafica.

Con i termini apparecchio televisivo ci si riferisce ad un dispositivo in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare direttamente o attraverso un decoder, così come precisato dalla nota del MISE del 20 aprile 2016.

Con la Legge di Stabilità 2016, la numero 208 del 28 dicembre 2015, l’utenza di una fornitura di energia elettrica nel luogo della residenza anagrafica fa presupporre la detenzione di un apparecchio: dal primo gennaio 2016, quindi, il canone viene addebitato nelle fatture per la fornitura di energia elettrica.

Canone Rai, in quali casi non si deve pagare il canone TV

Dal canone Rai o canone tv sono esonerate alcune particolari categorie di contribuenti.

Tra questi ci sono gli ultrasettantacinquenni titolari di reddito non superiore a 8.000 euro.

Gli altri casi di esonero dal pagamento sono i seguenti:

  • invalidi civili degenti in un casa di riposo;
  • militari delle Forze Armate Italiane: ospedali militari, Case del soldato e Sale convegno dei militari delle Forze armate. Inoltre se un membro delle Forze Armate si trova in un appartamento privato situato all’interno di una struttura militare non è esonerato dal pagamento del canone;
  • militari di cittadinanza straniera appartenenti alle Forze Nato;
  • agenti diplomatici e consolari, solo dei Paesi per cui è previsto lo stesso trattamento per i diplomatici italiani;
  • rivenditori e negozi in cui vengono riparate televisioni.

Il caso più comune per evitare di pagare l’importo di 90 euro annuali è, ovviamente, la non detenzione di apparecchi televisivi.

Anche la presenza di altra utenza elettrica per l’addebito permette di non pagare.

Il canone, infatti, va corrisposto una volta sola, anche in presenza di più utenze di fornitura elettrica in diverse abitazioni o, per esempio, nel caso di una famiglia con due utenze separate.

Poiché la somma è dovuta una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti dai componenti della stessa famiglia anagrafica, il titolare di una delle due utenze è esonerato dal pagamento.

Canone Rai, la scadenza 31 gennaio 2020: la dichiarazione sostitutiva per non detenzione di apparecchi televisivi

Per evitare l’addebito in bolletta dei 90 euro ripartiti in 10 rate è necessario compilare ed inviare la "Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato".

Se si vuole evitare di pagare l’intero importo l’invio deve tener conto del termine del 31 gennaio 2020, tra le ultime scadenze del mese.

Dopo tale data, infatti, sarà possibile l’esonero dal pagamento solo del secondo semestre, luglio-dicembre.

Nel caso in cui in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica o quando è stata presentata la denunzia di cessazione dell’abbonamento radiotelevisivo per suggellamento deve essere compilato il quadro A del modello, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate - Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato
articolo 1 comma 153 della legge 28 dicembre 2015, numero 208.

La dichiarazione sostitutiva può essere trasmessa direttamente o attraverso intermediari abilitati per mezzo dei servizi online dell’Agenzia delle Entrate "Fisconline" o "Entratel".

In alternativa il documento può essere inviato per raccomandata, insieme ad una copia del documento di identità del richiedente, all’Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamento TV - Casella Postale 22 - 10121 Torino.

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