È possibile continuare a lavorare una volta andati in pensione con l’Ape sociale? La risposta è sì ma solo a determinate condizioni.
Infatti, coloro che decideranno di continuare a cumulare reddito da lavoro con l’Ape sociale dovranno rispettare determinate soglie, al fine di non perdere la prestazione.
Si ricorda che l’Ape sociale è una un’indennità a carico dello Stato erogata dall’INPS a soggetti in determinate condizioni previste dalla legge che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all’estero.
Ma vediamo nel dettaglio quali sono le condizioni da rispettare per non perdere l’indennità erogata dallo Stato.
Ape sociale 2019: è possibile continuare a lavorare?
Una volta andati in pensione con l’Ape sociale 2019 si potrà continuare a lavorare ma solo a determinate condizioni.
Nel caso dei lavoratori dipendenti, che hanno dato le dimissioni per aderire all’Ape sociale, questi potranno continuare a lavorare a patto che il loro reddito non superi gli 8 mila euro annui.
Per quello che riguarda invece il lavoro autonomo, i contribuenti che sono andati in pensione anticipata grazie all’Ape sociale, potranno iniziare nuovamente a lavorare a patto che il loro reddito non superi i 4.800 euro annui, pena la perdita della prestazione.
Si ricorda inoltre che con l’Ape volontario si potrà comunque continuare a lavorare, poiché questa prestazione è perfettamente compatibile con l’attività lavorativa, subordinata o autonoma.
Ape sociale 2019: per quanto tempo viene corrisposta l’indennità?
L’Ape sociale decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di accesso al beneficio.
L’indennità verrà corrisposta ogni mese per 12 mensilità nell’anno, fino all’età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento di un trattamento pensionistico diretto anticipato o conseguito anticipatamente rispetto all’età per la vecchiaia.
Si ricorda che l’INPS al fine di valutare se le risorse finanziarie stanziate risultino sufficienti a copertura del beneficio rispetto al numero degli aventi diritto, si procede al monitoraggio.
Quest’ultimo viene effettuato sulla base della maggiore prossimità al requisito anagrafico di vecchiaia e, a parità di requisito, sulla base della data di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni.