Acconto IVA in scadenza il 27 dicembre: chi paga e i casi particolari, le istruzioni su come calcolarlo, come effettuare il versamento e quale codice tributo utilizzare.
Per i contribuenti IVA soggetti agli obblighi di liquidazione e versamento, sia mensili che trimestrali, la data a cavallo tra Natale e Capodanno è da segnare sul calendario delle scadenze. Il 27 dicembre, infatti, è l’ultimo giorno utile per versare l’acconto IVA relativo all’anno 2018.
Acconto IVA: come calcolarlo
I contribuenti hanno a disposizione diversi metodi per calcolare l’importo corretto da versare. L’acconto IVA si ottiene utilizzando una delle modalità che seguono:
- Metodo storico: l’acconto Iva è pari all’88% del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per il mese o trimestre dell’anno precedente. Il versamento preso a base del calcolo deve essere al lordo dell’acconto dovuto per l’anno precedente. La base di calcolo, su cui applicare l’88%, è pari al debito d’imposta che risulta:
- per i contribuenti mensili dalla liquidazione periodica relativa al mese di dicembre dell’anno precedente;
- per i contribuenti trimestrali ordinari dalla dichiarazione annuale IVA;
- per i contribuenti trimestrali speciali (autotrasportatori, distributori di carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica, ecc..) alla liquidazione periodica del quarto trimestre dell’anno precedente.
- Metodo previsionale: l’acconto viene calcolato sulla base di una stima delle operazioni che si ritiene di effettuare fino al 31 dicembre. Con questo metodo, l’acconto è pari all’88% dell’Iva che si prevede di dover versare:
- per il mese di dicembre, se si tratta di contribuenti mensili;
- in sede di dichiarazione annuale Iva, se si tratta di contribuenti trimestrali ordinari;
- per il quarto trimestre, per i contribuenti trimestrali speciali.
Per rendere omogenei il dato storico con quello previsionale, occorre considerare il dato previsionale al netto dell’eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o dal trimestre precedente.
- Metodo analitico: in questo caso il calcolo si basa sulle operazioni effettuate fino al 20 dicembre. In particolare, l’acconto è pari al 100% dell’importo risultante da un’apposita liquidazione che tiene conto dell’Iva relativa alle seguenti operazioni:
- operazioni annotate nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali);
- operazioni effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, dal 1° novembre al 20 dicembre;
- operazioni annotate nel registro delle fatture degli acquisti dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali).
Acconto IVA in scadenza il 27 dicembre: chi paga
Devono rispettare la scadenza del 27 dicembre tutti i contribuenti IVA che sono tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche, mensili o trimestrali, e che devono versare un importo superiore ai 103,29 euro.
Non è tenuto a versare l’acconto IVA chi non ha disposizione uno dei due dati, storico o previsionale, su cui si basa il calcolo.
Si tratta, in particolare, di soggetti che:
- hanno cessato l’attività, anche per decesso, entro il 30 novembre, se mensili, o entro il 30 settembre, se trimestrali, oppure hanno iniziato l’attività;
- hanno chiuso il periodo d’imposta precedente con un credito di imposta (risultante anche dalla liquidazione IVA periodica), a prescindere dalla presentazione della richiesta di rimborso;
- pur avendo effettuato un versamento per il mese di dicembre o per l’ultimo trimestre del periodo d’imposta precedente, oppure in sede di dichiarazione annuale per il periodo d’imposta precedente, prevedono di chiudere la contabilità IVA con una eccedenza detraibile di imposta.
Non devono pagare l’acconto IVA e quindi sono esonerati dal versamento anche tutti coloro che rientrano nelle seguenti categorie:
- contribuenti che, nel periodo d’imposta, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta o, comunque, senza obbligo di pagamento dell’imposta;
- produttori agricoli di cui all’art. 34, comma 6, del DPR n. 633 del 1972;
- soggetti che esercitano attività di spettacoli e giochi in regime speciale;
- associazioni sportive dilettantistiche, nonché le associazioni senza fini di lucro e quelle pro loco, in regime forfettario;
- raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo;
- imprenditori individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda, entro il 30 settembre, se contribuenti trimestrali o entro il 30 novembre, se contribuenti mensili, a condizione che non esercitino altre attività soggette all’IVA.
Chi deve versare l’acconto IVA: i casi particolari
Oltre agli esoneri, esistono casi particolari per cui vigono regole specifiche. Parliamo, prima di tutto, di chi si trova a cambiare il regime dei versamenti. Per il passaggio da regime mensile a regime trimestrale bisogna calcolare l’acconto con riferimento alle liquidazioni degli ultimi tre mesi dell’anno precedente, mentre per il passaggio da regime trimestrale a regime mensile l’acconto deve essere calcolato su un terzo dell’imposta versata per il quarto trimestre.
Un altro caso particolare riguarda i soggetti con contabilità separate, questi ultimi devono determinare l’importo per ogni attività svolta, e quindi sono tenuti a effettuare diverse liquidazioni dell’imposta.
L’acconto IVA risulta dalla somma dei dati relativi a ogni attività, si compensano in questo modo gli importi a debito con quelli a credito.
Acconto IVA: come effettuare il versamento e quale codice tributo utilizzare
L’acconto si versa esclusivamente in via telematica tramite il modello F24, ma si possono utilizzare tre modalità per trasmetterlo:
- usare il modello F24 tramite i servizi online F24 web o F24 online dell’Agenzia delle Entrate, o Fisconline o Entratel;
- scegliere i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate (tranne nel caso di modello F24 a saldo zero);
- affidarsi all’intermediario abilitato.
I codici tributo di riferimento da indicare sono i seguenti:
- 6013 - Versamento acconto per IVA mensile;
- 6035 - Versamento IVA acconto.