Tassa vidimazione libri sociali: per le società di capitali, comprese quelle consortili, che devono versarla la scadenza è fissata al 18 marzo. Hanno l’obbligo di versare entro il 16 marzo di ogni anno una tassa annuale per la numerazione e bollatura di libri e registri contabili le società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita per azioni.
Il termine, quest’anno, slitta al 18 perché il 16 marzo è sabato. Si tratta di un obbligo anche per le società che sono in liquidazione.
L’importo da pagare è stabilito in base al capitale sociale o al fondo di cui è dotata la società il 1° gennaio dell’anno per il quale il versamento viene eseguito, e prescinde dal numero dei libri o registri tenuti e delle relative pagine.
Tassa vidimazione libri sociali, scadenza 18 marzo: a quanto ammonta e come versarla
Le società di capitali hanno l’obbligo di versare una tassa per vidimare i loro libri sociali entro il 18 marzo 2019, che ammonta a
- 309,87 euro, se il capitale o il fondo di dotazione non supera l’importo di 516.456,90 euro;
- 516,46 euro, se il capitale sociale o il fondo di dotazione supera i 516.456,90 euro.
Per l’anno di inizio attività la somma deve essere versata utilizzando il bollettino di c/c postale n. 6007 intestato a: “AGENZIA DELLE ENTRATE - CENTRO OPERATIVO DI PESCARA - BOLLATURA NUMERAZIONE LIBRI SOCIALI” e prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini Iva;
Per gli anni successivi è necessario:
- utilizzare il modello F24, esclusivamente in modalità telematica;
- indicare il codice tributo 7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali;
- specificare oltre all’importo, l’anno per il quale versamento viene eseguito.
Tassa vidimazione libri sociali, scadenza 18 marzo: per quali libri versarla
La vidimazione iniziale è prevista solo per i libri sociali obbligatori ed è regolata dall’articolo 2421 del codice civile.
Come si legge nella pagina dedicata del sito dell’Agenzia delle Entrate, i libri per cui è previsto il versamento della tassa sono i seguenti:
- libro dei soci;
- libro delle obbligazioni;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;
- ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.
I volumi indicati vanno numerati e bollati presso il Registro Imprese della Camera di Commercio o presso un notaio.
Non c’è obbligo di vidimazione per gli altri libri contabili previsti dal codice civile (libro giornale e libro degli inventari) e quelli previsti dalle norme fiscali (registri Iva, registro beni ammortizzabili, ecc.).