Sulla condanna per evasione fiscale di Ciro Immobile si è già detto e scritto molto, spesso con qualche imprecisione o incompletezza.
Diciamolo subito: il caso è già chiuso, perché come sottolineato anche nella nota della Lazio pubblicata sul sito della società, il giocatore ha risolto da mesi le pendenze tributarie risalenti a circa dieci anni fa.
Tuttavia, ci preme evidenziare alcuni aspetti importanti o, comunque, a nostro avviso necessari per comprendere realmente la vicenda.
Quello che si contesta a Ciro Immobile non è di aver incassato delle somme di denaro sulle quali il calciatore non ha versato le imposte, si contesta l’aver fruito di un fringe benefit senza pagare le relative imposte. Ma di cosa si tratta esattamente?
I fringe benefit sono un compenso erogato a particolari categorie di lavoratori dipendenti, in aggiunta al normale stipendio, e quantificano i beni e i servizi concessi dal datore di lavoro di cui il lavoratore può usufruire.
Questi compensi concorrono alla formazione del reddito imponibile e sono tassati in base al valore economico dei benefici.
Il recente caso giudiziario che ha visto protagonista il calciatore italiano Ciro Immobile, campione della Lazio e della Nazionale italiana di Calcio, riguarda proprio l’evasione fiscale legata al fringe benefit.
Cosa sono i fringe benefit?
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del calciatore italiano Ciro Immobile contro la sentenza del 2019 relativa alla presenza di reddito da lavoro dipendente sottratto a tassazione.
In questo caso il corrispettivo oggetto della sentenza si configura come un fringe benefit a favore del calciatore.
Il fringe benefit consiste in un beneficio accessorio che il datore di lavoro concede a particolari categorie di lavoratori dipendenti.
Si tratta di un particolare compenso, riportato in busta paga in aggiunta alla retribuzione ordinaria, che quantifica i beni e i servizi di cui il lavoratore può usufruire a condizioni vantaggiose.
Ad esempio, rientrano tra i fringe benefit le auto aziendali, i buoni pasto, prestiti ai dipendenti o fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato.
Questi benefici contribuiscono al calcolo del reddito imponibile (ad esclusione dei buoni pasto) e sono valutati in base al loro cosiddetto “valore normale”.
I fringe benefit pertanto sono tassati, ferma restando una soglia di esenzione, al superamento della quale l’intero valore concorre alla formazione di reddito.
Per l’anno 2022 tale soglia è stata innalzata a 600 euro, come previsto dal Decreto Aiuti bis. Fino a questo limite, dunque, l’uso di beni aziendali o la fruizione di servizi non rientra tra i redditi imponibili di lavoro dipendente.
Evasione fiscale sui fringe benefit, il caso Immobile
Il caso in questione riguarda il ricorso alla sentenza del 2019, presentato presso la Cassazione, da parte del calciatore Ciro Immobile, al quale è stata contestata l’esistenza di reddito da lavoro dipendente su cui non sono state pagate le relative imposte.
La vicenda risale al 2012 e riguarda il trasferimento del giocatore dalla Juventus al Genoa, durante il quale è stato assistito dall’agente Alessandro Moggi.
Tuttavia, è emerso come quest’ultimo fosse intervenuto nell’operazione in veste di procuratore della società sportiva acquirente (il Genoa), in forza di un mandato sottoscritto pochi giorni prima e con durata temporale di dodici giorni, finalizzato unicamente alla gestione del trasferimento in questione.
L’agente, poi, ha emesso la fattura nei confronti del Genoa per la prestazione di consulenza, che la società ha registrato in contabilità, deducendo fiscalmente l’importo come un costo.
Come previsto dal regolamento federale, però, Moggi avrebbe potuto ricevere quanto dovuto direttamente dalla società acquirente ma in un modo che garantisse la corretta regolazione dal punto di vista contributivo e tributario.
In parole povere avrebbe dovuto ricevere il proprio corrispettivo in termini che consentissero il corretto versamento delle imposte dovute.
Così facendo, dunque, il corrispettivo pagato si configura come un fringe benefit per il calciatore, che ha usufruito della prestazione senza pagarla (perché pagata dal Genoa), quando in realtà avrebbe dovuto versare a Moggi il compenso per il servizio svolto in qualità di agente così come le relative imposte.
Pertanto, da un lato l’importo del corrispettivo costituisce reddito imponibile a carico del calciatore e dall’altro la fattura a carico del Genoa va considerata emessa per prestazioni inesistenti, perché questa è stata svolta in favore di un altro soggetto (Immobile).