Sospensione feriale 2020 Agenzia delle Entrate, anche l’Amministrazione finanziaria va “in vacanza” e i contribuenti possono approfittare della consueta pausa estiva.
Le scadenze del mese, infatti, riprendono dal 20 agosto 2020.
La giornata è particolarmente piena di adempimenti e termini di versamento che si inseriscono immediatamente dopo la fine della pausa estiva.
Gli appuntamenti del calendario del mese si concentrano quindi tutti nella seconda metà.
Sospensione feriale 2020, le scadenze fiscali ripartono dal 20 agosto
Anche l’Agenzia delle Entrate va in vacanza ed i contribuenti possono approfittare della pausa della prima parte del mese.
Le scadenze del calendario di agosto 2020 si concentrano infatti a partire dal giorno 20.
Il primo giorno di ripresa, però, è particolarmente denso di appuntamenti con il Fisco: ci sono 199 termini in scadenza, tra versamenti ed adempimenti.
Tale giornata è sicuramente quella che deve essere segnata in agenda dal maggior numero di contribuenti.
Tra gli appuntamenti con il Fisco ci sono anche le scadenze del saldo ed acconto delle imposte sui redditi con maggiorazione dello 0,40%.
Tra i termini rinviati per lo stop estivo ci sono anche gli adempimenti periodici IVA, Irpef ed INPS per i sostituti di imposta, ordinariamente previsto per il 16 del mese.
La sospensione si applica anche ai termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni che vengono richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti: dal 1° agosto e fino al 4 settembre.
Agenzia delle Entrate: il richiamo normativo della pausa feriale
A prevedere il consueto stop estivo per la pausa feriale è la decreto legge numero 233 del 2006.
Nello specifico il comma 11-bis dell’articolo 37 stabilisce che tutti gli adempimenti fiscali ed i versamenti in scadenza tra il 1° e il 20 agosto sono spostati senza alcuna maggiorazione.
In particolare il testo che compone il comma è il seguente:
“11-bis. Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione. I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.”
Come specifica l’ultima parte del comma in questione, ci sono alcuni documenti o informazioni che possono essere richiesti anche durante la sospensione feriale.
In concreto sono quelli relativi:
- alle attività di accesso, ispezione e verifica;
- alle procedure di rimborso ai fini dell’IVA.