Scadenze fiscali dicembre 2018: un riepilogo di date da appuntare per versamenti e adempimenti del mese. Tra le più importanti la scadenza del 7 dicembre della rottamazione ter e quella del 17 dicembre di Imu e Tasi.
L’ultimo mese dell’anno per i contribuenti si chiude con quattro appuntamenti col fisco. Non solo adempimenti periodici, ma anche scadenze significative come la rottamazione ter che segna l’accesso ai benefici della pace fiscale e il pagamento dell’Imu e della Tasi, che insieme alla Tari costituiscono l’Imposta Unica Comunale.
Ecco le date da segnare sul calendario di dicembre:
- 7 dicembre: rottamazione ter;
- 17 dicembre: Imu, Tasi, IVA, INPS, IRPEF, Tobin Tax;
- 27 dicembre: acconto IVA e dichiarazione INTRASTAT;
- 31 dicembre: dichiarazione dei redditi e versamento IRPEF da parte di eredi.
Scadenze fiscali 7 dicembre 2018: rottamazione ter per le rate di luglio, settembre e ottobre
Con la rottamazione ter, prevista dall’art.3 del Decreto Legge n. 119/2018 è stata prorogata al 7 dicembre la scadenza del 31 ottobre per il pagamento della terza rata della rottamazione bis.
Il 7 dicembre è possibile versare le somme dovute a luglio, settembre e ottobre, e accedere automaticamente ai benefici previsti dalla Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
Riepilogando, la scadenza del 7 dicembre 2018 sarà l’occasione per saldare le seguenti rate:
- prima rata della rottamazione bis scaduta il 31 luglio 2018;
- seconda rata della rottamazione bis scaduta il 30 settembre 2018;
- terza rata della rottamazione bis in scadenza il 31 ottobre 2018.
Il restante importo dovuto allo Stato sarà dilazionato per un massimo di cinque anni e il pagamento potrà essere effettuato in 18 rate con due scadenze nel 2019 e 4 dal 2020 al 20203.
Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:
- mediante bollettini precompilati relativi alle rate scadute nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018 che l’agente delle riscossione aveva già inviato;
- presso gli sportelli dell’agente della riscossione.
Scadenze fiscali 17 dicembre 2018: scadenza della seconda rata di Imu e Tasi
Il 16 dicembre, che quest’anno slitta a lunedì 17 dicembre, è la data di scadenza per il pagamento del saldo di Imu e Tasi. La prima o unica rata si paga il 16 giugno.
Imu e Tasi, insieme alla Tari, costituiscono l’Imposta Unica Comunale. La prima riguarda il possesso e si applica ai fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, alle aree fabbricabili e ai terreni agricoli. Sono tenuti a versarla proprietari o titolari di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), concessionari, nel caso di concessione di aree demaniali, e locatari in caso di leasing.
Mentre la seconda, la Tasi, è un tributo per i servizi indivisibili e sono tenuti a pagarla tutti coloro che possiedono un’abitazione. In caso d’affitto il pagamento è suddiviso tra inquilino e proprietario.
Ad eccezione degli immobili di lusso, Imu e Tasi non vanno pagate per la prima casa.
La rata del 17 dicembre si può versare in due modi:
- con il bollettino postale che l’amministrazione comunale invia direttamente al contribuente;
- con il modello F24.
I contribuenti che non sono titolari di partita Iva potranno decidere di pagare in contanti con il modello F24 anche per importi superiori a 1.000 euro, ma rispettando sempre la soglia dei 2.999,00 euro secondo quanto stabilito dal Decreto Legge 193/2016.
Per gli importi pari o superiori a 2.999,00 euro, i contribuenti dovranno procedere al versamento del saldo dell’Imu e della Tasi 2018 utilizzando sistemi di pagamento tracciabili.
17 dicembre: in scadenza gli adempimenti periodici IRPEF, INPS, IVA, Tobin Tax
Oltre al versamento di Imu e Tasi, il 17 dicembre è anche l’ultima data utile per eseguire il versamento delle ritenute alla fonte operate a titolo d’acconto da parte dei sostituti d’imposta in merito a:
- redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese di novembre, comprensive di addizionali comunali e regionali;
- redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente, provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza corrisposte nel mese precedente. Il codice tributo da utilizzare in questo caso è 1040 con periodo di competenza 11/2018.
Con lo stesso modello F24 i sostituti d’imposta potranno versare anche i contributi Inps dovuti per il mese di ottobre 2018.
E ancora un’altra scadenza per il 17 dicembre riguarda gli adempimenti IVA: i contribuenti a liquidazione Iva mensile dovranno versare la quota di novembre. Il versamento dovrà essere effettuato con il modello F24 indicando il codice tributo 6011 nella sezione erario.
Questa data cardine del calendario fiscale riguarda anche i contribuenti che pongono in essere transazioni finanziarie senza l’intervento di intermediari né di notai e che devono versare la Tobin Tax sulle operazioni effettuate nel mese precedente.
La Tobin Tax, disciplinata dalla legge 24.12.2012 n° 228 agli articoli 491 e 492, è una tassa sulle transazioni finanziarie che ha lo scopo di limitare la speculazione sui mercati finanziari. La tassa si applica alle rendite finanziarie per le transazioni su azioni, partecipazioni e altri strumenti finanziari emessi da una società che abbia la residenza fiscale nel nostro Paese.
Scadenze fiscali 27 dicembre 2018: versamento dell’acconto IVA
Per i contribuenti IVA soggetti agli obblighi di liquidazione e versamento sia mensili che trimestrali, anche la data del 27 dicembre è da segnare sul calendario delle scadenze. Entro questa data, infatti, sono tenuti a versare l’acconto IVA relativo all’anno 2018.
Per farlo possono utilizzare tre modalità:
- usare il modello F24 tramite i servizi online F24 web o F24 online dell’Agenzia delle Entrate, o Fisconline o Entratel;
- scegliere i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate (tranne nel caso di modello F24 a saldo zero);
- affidarsi all’intermediario abilitato.
I codici tributo di riferimento sono i seguenti:
- 6013 - Versamento acconto per Iva mensile;
- 6035 - Versamento IVA acconto.
Come calcolare l’acconto Iva
L’acconto Iva può essere calcolato scegliendo tra tre diversi metodi di calcolo. In particolare, è possibile optare per uno dei seguenti metodi:
- Metodo storico: Applicando il metodo storico, l’acconto Iva è pari all’88% del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per il mese o trimestre dell’anno precedente. Il versamento preso a base del calcolo deve essere al lordo dell’acconto dovuto per l’anno precedente. La base di calcolo, su cui applicare l’88%, è pari al debito d’imposta che risulta:
- dalla liquidazione periodica relativa al mese di dicembre dell’anno precedente per i contribuenti mensili
- dalla dichiarazione annuale Iva per i contribuenti trimestrali ordinari
- alla liquidazione periodica del quarto trimestre dell’anno precedente.
- alla liquidazione periodica del quarto trimestre dell’anno precedente per i contribuenti trimestrali “speciali” (autotrasportatori, distributori di carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica, ecc..).
- Metodo previsionale: con il metodo previsionale l’acconto viene calcolato sulla base di una stima delle operazioni che si ritiene di effettuare fino al 31 dicembre.
Con questo metodo, l’acconto è pari all’88% dell’Iva che si prevede di dover versare:- per il mese di dicembre, se si tratta di contribuenti mensili
- in sede di dichiarazione annuale Iva, se si tratta di contribuenti trimestrali ordinari
- per il quarto trimestre, per i contribuenti trimestrali “speciali”.
Per rendere omogenei il dato storico con quello previsionale, occorre considerare il dato previsionale al netto dell’eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o dal trimestre precedente.
- Metodo analitico: il calcolo con il metodo analitico si basa sulle operazioni effettuate fino al 20 dicembre. In particolare, l’acconto è pari al 100% dell’importo risultante da un’apposita liquidazione che tiene conto dell’Iva relativa alle seguenti operazioni:
- operazioni annotate nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali)
- operazioni effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, dal 1° novembre al 20 dicembre
- operazioni annotate nel registro delle fatture degli acquisti dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali).
Scadenze fiscali 27 dicembre 2018: invio elenchi INTRASTAT
Il 27 dicembre scade anche un obbligo mensile: la dichiarazione INTRASTAT con cui gli operatori intracomunitari presentano gli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE.
La dichiarazione si può presentare esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Dogane con il Servizio Telematico Doganale E.D.I. (Electronic Data Interchange) oppure all’Agenzia delle Entrate sempre tramite invio telematico.
Scadenze fiscali 31 dicembre 2018: dichiarazione dei redditi presentata dagli eredi e versamento IRPEF
Il 31 dicembre 2018, invece, è l’ultimo giorno in cui gli eredi delle persone decedute tra il 1° marzo 2018 e il 30 giugno 2018 possono presentare, in formato cartaceo, la dichiarazione dei redditi del contribuente deceduto.
Il modulo va presentato presso gli uffici postali insieme alla scheda in cui si specifica la scelta per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF.
Inoltre, entro la stessa data, gli eredi delle persone decedute in data successiva al 28 febbraio 2018 che presentano la dichiarazione dei redditi per loro conto devono versare l’IRPEF dovuta, a titolo di saldo per il 2017, in base alla dichiarazione dei redditi 2018, senza alcuna maggiorazione.
Per procedere al saldo i contribuenti possono servirsi di:
- modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel;
- servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate);
- intermediario abilitato.
Il codice tributo da indicare è 4001 - Irpef Saldo.