Rottamazione-ter, tempo extra per la scadenza dei pagamenti: ai contribuenti che hanno aderito alla pace fiscale entro il 30 aprile 2019 è stata concessa una finestra di cinque giorni rispetto ai termini di versamento delle rate.
Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento determina l’esclusione dalla definizione agevolata delle cartelle, con la conseguente perdita dello sgravio concesso ed l’impossibilità di richiedere future rateizzazioni.
Rottamazione-ter, tempo extra per le scadenze dei pagamenti: 5 giorni di tolleranza
I contribuenti che hanno aderito alla rottamazione-ter entro il 30 aprile 2019 hanno un paracadute di cinque giorni per versare gli importi delle cartelle, nel caso non siano nelle condizioni di saldare le rate alla scadenza prevista.
La finestra temporale, prevista al comma 14-bis dell’articolo 3 del decreto n. 119/2018 che regola l’accesso alla rottamazione-ter, concede una mini proroga senza interessi sui pagamenti.
Una previsione inserita nell’ottica di un fisco un po’ più ragionevole. Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di una rata, infatti, ha forti conseguenze e determina l’esclusione permanente dai benefici del provvedimento: la perdita dello sgravio concesso e l’impossibilità di richiedere future rateizzazioni.
Rottamazione-ter, scadenza 5 agosto per non perdere la definizione agevolata
L’apertura della rottamazione-ter conclusasi il 30 aprile 2019 ha previsto la dilazione dell’importo in dieci rate consecutive dello stesso ammontare, sulle quali viene applicato dal 1° agosto un tasso di interesse dello 0,3% annuo.
Le prime due rate scadono il 31 luglio scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2019, le restanti rate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno.
La prima scadenza perentoria per non perdere la definizione agevolata delle cartelle esattoriali pendenti è fissata dunque al 5 agosto 2019.
Si ricorda che con il servizio “ContiTu” messo a punto dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione il contribuente può scegliere di pagare soltanto alcuni dei debiti pendenti.
La scelta è importante, dal momento che le cartelle esattoriali non rottamate vengono escluse dalla definizione agevolata, e su di esse le Entrate riprenderanno le azioni di recupero senza concedere più alcuna rateizzazione dell’importo, dal quale ovviamente vengono detratte le somme già versate.