Ravvedimento breve imposte, chi non ha versato i tributi dello scorso 16 ottobre o lo ha fatto in maniera insufficiente, ha l’ultimo giorno utile per provvedere.
La scadenza del 15 novembre 2019 riguarda i contribuenti parzialmente o totalmente inadempienti, che potranno rimediare pagando:
- l’importo dovuto;
- gli interessi legali;
- la sanzione ridotta a un decimo del minimo.
Le modalità di adempimento prevedono l’utilizzo del modello F24.
I contribuenti interessati e le indicazioni dell’appuntamento con il fisco.
Ravvedimento breve imposte, la scadenza del 15 novembre 2019: i destinatari
Sono interessati dall’appuntamento con il fisco del 15 novembre 2019 tutti i contribuenti che non hanno versato, o lo hanno fatto in maniera insufficiente, i tributi scaduti lo scorso 16 ottobre.
I tributi in questione sono:
- Irpef;
- Iva;
- Irap;
- Ires; addizionali comunali e regionali;
- imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi;
- imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi;
- imposta sulle transazioni relative a derivati su equity.
I contribuenti possono avvalersi dell’istituto del ravvedimento (breve) e provvedere alla regolarizzazione effettuando i versamenti relativi a:
- imposte e delle ritenute;
- interessi legali;
- sanzione ridotta a un decimo del minimo.
Sono diverse le categorie di contribuenti coinvolte dalla scadenza:
- società di persone, società semplici, Snc, Sas, studi associati;
- società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, società cooperative, Sapa, enti pubblici e privati diversi dalle società;
- istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie;
- lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali;
- enti che non svolgono attività commerciali;
- organi e amministrazioni dello Stato;
- dipendenti, pensionati, persone fisiche non titolari di partita Iva, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori occasionali;
- imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, ecc.
Ravvedimento breve imposte, la scadenza del 15 novembre 2019: le modalità di adempimento e i codici tributo
I versamenti relativi all’appuntamento con il fisco di metà novembre 2019 vanno effettuati attraverso il modello F24.
Il pagamento deve avvenire attraverso la modalità telematica:
- servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, tramite i canali telematici Fisconline o Entratel;
- home banking;
- intermediario abilitato.
I non titolari di partita IVA potranno utilizzare il modello cartaceo presso:
- banche;
- Poste italiane;
- agenti della riscossione (senza utilizzare crediti tributari o contributivi in compensazione).
I sostituti d’imposta, invece, dovranno cumulare gli interessi dovuti all’imposta.
Per quanto riguarda i codici tributo, si può fare riferimento alla tabella riassuntiva.
CODICE TRIBUTO | DENOMINAZIONE |
---|---|
1989 | Interessi sul ravvedimento - Irpef |
1990 | Interessi sul ravvedimento - Ires |
1991 | Interessi sul ravvedimento - Iva |
1993 | Interessi sul ravvedimento - Irap |
1994 | Interessi sul ravvedimento - Addizionale regionale |
1998 | Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale all’Irpef - Autotassazione - art. 13 del D.lgs. N. 472 del 18/12/1997 |
4061 | Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi - art. 1, c. 491, l.n. 228/2012 - SANZIONE |
4062 | Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi - art. 1, c. 491, l.n. 228/2012 - INTERESSI |
4063 | Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity - art. 1, c. 492, l. n. 228/2012 - SANZIONE |
4064 | Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity - art. 1, c. 492, l. n. 228/2012 - INTERESSI |
4065 | Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi - art. 1, c. 495, l. n. 228/2012 - SANZIONE |
4066 | Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi - art. 1, c. 495, l. n. 228/2012 - INTERESSI |
8901 | Sanzione pecuniaria Irpef |
8902 | Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef |
8904 | Sanzione pecuniaria Iva |
8906 | Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta |
8907 | Sanzione pecuniaria Irap |
8918 | Ires - Sanzione pecuniaria |
8926 | Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef |