Pace fiscale: con il Decreto Legge n. 119/2018, dal 31 dicembre si annullano le cartelle fino a mille euro.
Lo stralcio è automatico: il contribuente non deve presentare nessuna richiesta. Con il comunicato stampa del 9 novembre l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha specificato alcuni dettagli.
Pace fiscale: stralcio cartelle fino a mille euro
A questa operazione è dedicato l’articolo 4 del Decreto Fiscale 2019. In particolare si stabilisce che i debiti fino a mille euro nei confronti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione saranno annullati il 31 dicembre 2018 in modo automatico, quindi senza che il contribuente ne faccia particolare richiesta.
L’articolo 4 fa riferimento alle minicartelle che rientrano nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, di importo residuo fino a mille euro, calcolato al 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del decreto legge, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.
I contribuenti che rientrano in questo beneficio della pace fiscale possono verificare l’estinzione del debito nella loro area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione a partire dal 31 dicembre 2018.
Pace fiscale: chi è escluso dall’annullamento delle cartelle
Ma l’annullamento delle cartelle non riguarda proprio tutti. Ci sono casi che non rientrano nello stralcio dei debiti previsto dalla Pace fiscale. Si tratta delle tipologie che seguono:
- debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
- debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea ovvero da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
Un’altra precisazione è necessaria per tutti coloro che hanno versato delle somme all’Agenzia delle Entrate Riscossione prima del 24 ottobre 2018 e sarebbero potuti rientrare nei benefici previsti dall’articolo 4: il decreto, infatti, stabilisce che queste somme restano definitivamente acquisite.
Invece li importi versati nella finestra temporale successiva, e quindi dal 24 ottobre in poi, sono imputati in ordine:
- ai debiti residui eventualmente inclusi nella definizione agevolata prima del versamento;
- a debiti scaduti o in scadenza;
Se il contribuente non ha debiti, ha diritto al rimborso degli importi versati dopo il 24 ottobre.