Fondo vittime amianto in operazioni portuali: la scadenza del 2 marzo 2020

Scritto da Tommaso Gavi il 18 febbraio 2020

Fondo vittime amianto, scadenza delle domande: 2 marzo 2020. Hanno diritto alle somme gli eredi di lavoratori deceduti a causa di patologie asbesto correlate in operazioni portuali. La circolare numero INAIL numero 4 del 7 febbraio 2020 fornisce le istruzioni per presentare la domanda. Bisogna inviare l’apposita documentazione e la sentenza o il verbale di conciliazione giudiziale.

Fondo vittime amianto in operazioni portuali: la scadenza del 2 marzo 2020

Fondo vittime amianto, la scadenza delle domande per gli eredi di chi è deceduto a causa di patologie asbesto-correlate in operazioni portuali è fissata al 2 marzo 2020.

Il fondo è stato rifinanziato per il 2019 e il 2020, con la legge numero 157 del 19 dicembre 2019.

Come per il passato, il finanziamento complessivo è di 10 milioni di euro annui al fine di coprire le spese del risarcimento del danno, accertato a livello giudiziale.

Per fare domanda gli eredi devono seguire le istruzioni della circolare INAIL numero 4 del 7 febbraio 2020 ed inviare l’apposita documentazione, la sentenza o il verbale di conciliazione giudiziale.

Fondo vittime amianto in operazioni portuali, la scadenza del 2 marzo 2020: i destinatari

Il fondo per le vittime di amianto, decedute a causa di patologie asbesto-correlate in operazioni portuali, è stato introdotto dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208, ovvero la legge di bilancio 2016.

I destinatari devono fare domanda entro la scadenza del 2 marzo 2020, seguendo le istruzioni della circolare INAIL numero 4 del 7 febbraio 2020.

I porti presi presi in considerazione sono quelli nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257.

Il fondo ha lo scopo di coprire le spese del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, giudizialmente accertato e liquidato con sentenza esecutiva, dovuto agli eredi delle vittime dell’amianto per attività svolte nei porti italiani.

Per avere diritto agli importi gli eredi delle vittime devono presentare il verbale di conciliazione giudiziale.

L’importo della prestazione è stato indicato annualmente dall’INAIL con la stessa percentuale per tutti gli eredi delle vittime, copertura parziale del risarcimento che dipende da diversi fattori:

  • domande pervenute e ritenute accoglibili;
  • ammontare dei risarcimenti stabiliti in sentenza o nel verbale di conciliazione giudiziale;
  • le risorse del fondo.

Per il 2019 e 2020 per effetto dell’articolo 33 bis, comma 1 del decreto legge n. 124 del 26 ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il fondo è stato rifinanziato con una dotazione annuale che ammonta a 10 milioni di euro.

Fondo vittime amianto in operazioni portuali, la scadenza del 2 marzo 2020: le istruzioni per presentare la domanda

Per presentare la domanda per i fondi per le vittime dell’amianto, decedute a causa di patologie asbesto-correlate in operazioni portuali, gli eredi devono segnare in calendario la scadenza del 2 marzo 2020, tra le prime del mese successivo a febbraio, e seguire le istruzioni della circolare INPS numero 4 del 7 febbraio 2020.

INAIL - Circolare numero 4 del 7 febbraio 2020
Fondo per le vittime dell’amianto di cui all’articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Estensione per gli anni 2019 e 2020 delle prestazioni in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per l’esposizione all’amianto, nell’esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257. Art. 33-bis, comma 1, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157

Per presentare le domande è necessario compilare il modulo allegato alla circolare.

INAIL - Modulo allegato alla circolare numero 4 del 7 febbraio 2020
Istanza prestazione fondo vittime dell’amianto in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali.

Deve inoltre essere allegata la seguente documentazione a seconda del titolo esecutivo dal quale risulti il diritto:

  • la sentenza;
  • il verbale di conciliazione giudiziale.

Tale documentazione deve rispondere ai seguenti requisiti:

  • per l’anno 2019 deve fare riferimento alle sentenze depositate o ai verbali di conciliazione giudiziale sottoscritti entro il 31 dicembre 2018;
  • per l’anno 2020, invece, alle sentenze depositate o ai verbali di conciliazione giudiziale sottoscritti entro il 31 dicembre 2019.

Le domande devono essere trasmesse con posta elettronica certificata all’indirizzo al seguente indirizzo PEC: dcra@postacert.inail.it.

In alternativa è possibile inviare la documentazione con raccomandata A/R, con ricevuta di ritorno, all’indirizzo: Sede centrale dell’Inail-Direzione centrale rapporto assicurativo, Piazzale G. Pastore, 6 – 00144 Roma.

La prestazione verrà poi erogata entro 180 giorni dall’adozione della determina del Presidente dell’Istituto che fissa la percentuale dell’importo spettante a ciascuno degli aventi diritto.

Questi ultimi devono tenere informato l’Istituto sugli sviluppi e sugli esiti del giudizio relativo al risarcimento dei danni dovuti dalle imprese.

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