Esonero canone RAI, la dichiarazione sostitutiva per l’esonero per il secondo semestre del canone tv è in scadenza mercoledì 30 giugno 2021.
Entro la data, quindi, i contribuenti interessati dovranno inviare il documento scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate.
La dichiarazione presentata entro il 30 giugno 2021 esplica effetti solo per il canone dovuto per il secondo semestre solare 2021 (luglio-dicembre 2021).
Fino al 31 gennaio è stato possibile richiedere l’esonero dal pagamento per l’intero anno 2021.
La trasmissione del modulo consente di evitare il pagamento dei 45 euro, ossia metà della somma per l’intero anno (90 euro).
Il requisito per il riconoscimento dell’esonero è la non detenzione di un apparecchio tv da parte di nessuno dei componenti della stessa famiglia anagrafica, in ciascuna delle abitazioni per cui il dichiarante è titolare di utenza elettrica.
Per adempiere, entro la scadenza del 30 giugno, si possono usare i canali online dell’Agenzia delle Entrate, Fisconline ed Entratel.
In alternativa si può inviare la dichiarazione per raccomandata, allegando un documento d’identità in corso di validità.
Esonero canone RAI, domanda in scadenza al 30 giugno la dichiarazione sostitutiva
Per evitare l’addebito in bolletta dei 45 euro è necessario compilare ed inviare la “Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato”.
Si ricorda che questa è una scadenza diversa rispetto a quella relativa agli anziani ultrasettantacinquenni con redditi non superiori a 8.000, il cui il termine di invio della domanda per il secondo semestre è fissato al 31 luglio. Per l’esonero integrale riferito a tutto l’anno la scadenza è il 30 aprile.
Se si vuole evitare di pagare l’importo relativo al secondo semestre, luglio-dicembre, bisogna tenere presente la scadenza del 30 giugno 2021.
Nel caso in cui in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, o quando è stata presentata la denunzia di cessazione dell’abbonamento radiotelevisivo per suggellamento, deve essere compilato il quadro A del modello, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
La dichiarazione sostitutiva può essere trasmessa direttamente o attraverso intermediari abilitati per mezzo dei servizi online dell’Agenzia delle Entrate “Fisconline” o “Entratel”.
In alternativa il documento può essere inviato per raccomandata, insieme ad una copia del documento di identità del richiedente, all’Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamento TV - Casella Postale 22 - 10121 Torino.
Canone RAI, chi deve pagare il canone tv
Il canone RAI, o più precisamente canone tv, deve essere corrisposto da chiunque possieda un apparecchio televisivo per uso privato o sia titolare di un’utenza di fornitura di energia elettrica nel luogo della residenza anagrafica.
Per apparecchio televisivo, inoltre, si intende un dispositivo in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare direttamente o attraverso un decoder, così come precisato dalla nota del MISE del 20 aprile 2016.
È stata la Legge di Bilancio 2016, poi, a stabilire che l’utenza di una fornitura di energia elettrica nel luogo della residenza anagrafica sia condizione sufficiente a ritenere che si possegga, in quell’abitazione, un apparecchio. Ecco, quindi, che dal 1° gennaio 2016, il canone viene addebitato nelle fatture per la fornitura di energia elettrica.
La dichiarazione sostitutiva (Quadro A) va presentata ogni anno se continua a sussistere la non detenzione dell’apparecchio tv.