Con la dichiarazione integrativa speciale i contribuenti hanno la possibilità di correggere e integrare le dichiarazioni presentate entro il 31 ottobre 2017 pagando un’imposta sostitutiva del 20% sul maggior imponibile.
La scadenza da rispettare è il 31 maggio 2019.
La dichiarazione integrativa speciale è uno degli strumenti della pace fiscale: è prevista, infatti, dal Decreto legge 119/2018 e in particolare, alla possibilità di correggere errori nelle dichiarazioni presentate negli anni precedenti è dedicato l’articolo 9.
Dichiarazione integrativa speciale: chi può presentare le correzioni entro il 31 maggio
La dichiarazione integrativa speciale è applicabile alle dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini delle imposte sui redditi (e relative addizionali), delle imposte sostitutive, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell’Irap e dell’Iva. Ed è ammessa per uno o più periodi d’imposta per i quali, al 24 ottobre 2018, giorno in cui è entrato in vigore il decreto fiscale), non erano scaduti i termini per l’accertamento.
Nella dichiarazione integrativa speciale non possono essere utilizzate, a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati, perdite determinate secondo le disposizioni del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.
La dichiarazione non costituisce titolo:
- per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d’imposta in precedenza non dichiarati;
- per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza;
- per il riconoscimento di detrazioni diverse da quelle originariamente dichiarate.
Se dalla dichiarazione integrativa emergerà un minor credito rispetto a quello risultante dalla dichiarazione originaria, si dovrà versare la differenza.
A questo strumento della pace fiscale possono accedere solo i contribuenti che hanno presentato dichiarazioni relative al quadriennio 2013-2016 e che non sono stati sottoposti ad attività di controllo fiscale o a procedimenti penali per violazione di norme tributarie.
Restano esclusi invece i contribuenti che rientrano nei seguenti casi:
- chi, pur avendo l’obbligo, non ha presentato le dichiarazioni fiscali anche solo per uno degli anni d’imposta dal 2013 al 2016;
- chi è già venuto a conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, inviti o questionari o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie
- chi vuole far emergere attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all’estero.
Inoltre, per i contribuenti, che hanno prodotto maggiori redditi di partecipazione per i rilievi formulati a seguito di accessi, ispezioni, verifiche o di qualsiasi atto impositivo a carico delle società partecipate in forma associata, o che hanno esercitato l’opzione per la trasparenza fiscale o per le società a ristretta base proprietaria, non è possibile integrare gli imponibili correlati.
Dichiarazione integrativa speciale: limiti e imposta sostitutiva al 20%
Anche per chi può presentare la dichiarazione integrativa speciale ci sono dei limiti, ovvero:
- l’integrazione degli imponibili è ammessa nel limite complessivo di 100mila euro all’anno e comunque di non oltre il 30% di quanto già dichiarato;
- se invece la base imponibile originaria è minore di 100mila euro, nonché in caso di dichiarazione senza debito di imposta per perdite, l’integrazione degli imponibili è ammessa sino a 30mila euro.
Per ciascun anno d’imposta per cui vengono presentate correzioni o integrazioni, è dovuta, senza sanzioni, interessi e altri oneri accessori:
- un’imposta sostitutiva, determinata applicando sul maggior imponibile Irpef o Ires un’aliquota pari al 20% ai fini delle imposte sui redditi (e relative addizionali), delle imposte sostitutive, dei contributi previdenziali e dell’Irap
- un’imposta sostitutiva, determinata applicando sulle maggiori ritenute un’aliquota pari al 20 per cento.
Per quanto riguarda l’Iva, invece, all’imponibile integrato si applica l’aliquota media, ovvero, nei casi in cui non sia possibile determinarla, l’aliquota ordinaria, che attualmente è pari al 22%.
Dichiarazione integrativa speciale: presentazione e le modalità di pagamento
Gli interessati devono inviare la dichiarazione integrativa speciale, per uno o più periodi di imposta, in via telematica all’Agenzia delle Entrate. Le modalità di presentazione e di pagamento degli importi dovuti saranno chiariti dall’agenzia stessa con uno o più provvedimenti.
Dopo aver presentato la dichiarazione integrativa speciale, i contribuenti devono versare l’importo dovuto, senza potersi avvalere della compensazione, secondo le seguenti modalità:
- in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2019
- in dieci rate semestrali di pari importo, in questo caso la prima rata deve essere pagata entro il 30 settembre 2019.
Il perfezionamento della procedura decorre dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o della prima rata.
Dichiarazione integrativa speciale: mancato pagamento e dichiarazioni fraudolente
Se le somme dovute non vengono versate, vengono iscritte a ruolo a titolo definitivo, si aggiungono gli interessi legali e una sanzione pari al 30% degli importi non versati. La sanzione viene dimezzata, se il versamento viene eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza.
Chi utilizza la dichiarazione integrativa speciale per far emergere attività finanziarie e patrimoniali o denaro contante o valori al portatore provenienti da reati diversi dai delitti di dichiarazione fraudolenta rischia la reclusione da un anno e sei mesi fino a sei anni, sanzione per il reato di esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero.
In ogni caso, è prevista l’applicazione delle norme in materia di:
- riciclaggio: reclusione da quattro a dodici anni e multa da 5mila a 25mila euro;
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita: reclusione da quattro a dodici anni e multa da 5mila a 25mila euro;
- autoriciclaggio: reclusione da uno a quattro anni e multa da 2.500 a 12.500 euro;
- trasferimento fraudolento di valori: reclusione da due a cinque anni e confisca di denaro, beni o altre utilità.