Acconto IMU 2021, la scadenza della giornata odierna, 16 giugno, riguarda la prima rata della tassa sulla casa.
Per tutti i soggetti obbligati al versamento, coloro quindi che non beneficiano di esenzioni, è l’ultimo giorno utile per provvedere al versamento senza incorrere in sanzioni ed interessi.
Già dallo scorso anno il termine per l’IMU riguarda pure la TASI, accorpata nell’imposta municipale unica.
Oltre alla prima scadenza dell’imposta locale, si dovrà poi fare attenzione alla seconda scadenza, quella fissata per dicembre. Per il pagamento del saldo c’è ancora tempo per i contribuenti.
Acconto IMU: la scadenza del 16 giugno 2021
La scadenza del 16 giugno riguarda il versamento dell’acconto IMU 2021, la prima rata della tassa sulla casa.
Dovranno provvedere al pagamento entro la data odierna tutti coloro che sono obbligati, per non incorrere in sanzioni ed interessi.
Nello specifico devono tenere conto della scadenza i contribuenti che sono in possesso di:
- fabbricati, esclusa l’abitazione principale (salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
- aree fabbricabili;
- terreni agricoli.
I soggetti che devono provvedere al versamento sono, quindi:
- il proprietario dell’immobile,
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice;
- concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
- locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
Anche per quest’anno l’IMU non si paga sull’abitazione principale, ovvero sulla prima casa. La condizione da rispettare, in questo caso, è che l’abitazione non rientri tra gli immobili di lusso.
La scadenza della data odierna si aggiunge a due altri importanti appuntamenti:
- gli adempimenti periodici IVA, IRPEF e contributi INPS;
- i primi accrediti dei contributi a fondo perduto previsti dal decreto Sostegni bis.
Acconto IMU 2021: come pagare
Per provvedere al versamento del tributo si deve scegliere una delle modalità a disposizione dei contribuenti.
Nello specifico i soggetti obbligati possono:
- pagare tramite bollettino postale compatibile con modello F24;
- pagare con modello F24;
- pagare con PagoPA.
Nel caso in cui si scelga il pagamento con modello F24, si dovranno utilizzare i codici tributo riportati nella tabella riassuntiva.
CODICE TRIBUTO | DENOMINAZIONE |
---|---|
3912 | IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - COMUNE |
3913 | IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE |
3914 | IMU - imposta municipale propria per i terreni – COMUNE |
3916 | IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE |
3918 | IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE |
3923 | IMU - imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE |
3924 | IMU - imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE |
3925 | IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO |
3930 | IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE |
3939 | IMU - imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita - COMUNE |
Nel caso di mancato o insufficiente versamento entro la scadenza stabilita, c’è la possibilità di regolarizzare la situazione attraverso il ravvedimento operoso.
I codici tributo sono devono essere inseriti nella sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”, in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”.
Devono essere riportati i seguenti dati:
- nel campo “codice ente/codice comune” indicare il codice catastale del comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it;
- barrare la casella “Ravv.” se il pagamento è effettuato a titolo di ravvedimento;
- barrare la casella “Acc.” se il pagamento si riferisce all’acconto;
- barrare la casella “Saldo” se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in un’unica soluzione, barrare entrambe le caselle “Acc.” e “Saldo”; nello campo “Numero immobili” indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
- nel campo “Anno di riferimento” indicare l’anno d’imposta a cui si riferisce il pagamento, nel formato “AAAA”. Nel caso in cui sia barrata la casella “Ravv.” indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.