Terremoto 2016-2017, i contribuenti delle aree colpite dal sisma dell’Italia centrale e meridionale devono riprendere i pagamenti dal 15 gennaio 2020: mentre per i versamenti delle imposte tale data è l’ultimo giorno utile, per quelli dei contributi INPS la scadenza è il 31 gennaio 2020.
Per i contributi INPS lo stesso termine è fissato anche per le richieste di chi volesse usufruirne del pagamento a rate.
Tutte le informazioni utili per adempiere.
Terremoto 2016-2017, ripresa versamenti dei tributi sospesi: la scadenza del 15 gennaio 2020
Riprende la riscossione dei tributi dei contribuenti delle zone colpite dal terremoto nel 2016 e nel 2017.
Le imposte non versate per le sospensioni previste dal Decreto legge numero 189 del 17 ottobre 2016 e disposizioni successive, devono ora essere pagate entro il 15 gennaio.
I contribuenti dovranno provvedere al pagamento della prima rata o degli importi in unica soluzione.
L’appuntamento con il fisco del mese di gennaio riguarda i seguenti tributi:
- Irpef;
- Imposte sostitutive;
- addizionali;
- cedolare secca;
- ritenute.
L’adempimento prevede l’utilizzo del modello F24 in modalità telematica attraverso le seguenti opzioni:
- direttamente con i servizi dell’Agenzia delle Entrate “F24 web” o “F24 online” dei canali telematici Fisconline o Entratel;
- tramite i servizi di internet banking di banche, Poste italiane e agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate;
- tramite intermediari abilitati.
Terremoto 2016-2017, scadenza versamenti contributi INPS e richiesta di rateizzazione: 31 gennaio 2020
Anche i versamenti relativi ai contributi INPS riprendono. A partire dall’8 gennaio e fino al 31 gennaio 2020 i contribuenti possono inviare richiesta di rateizzazione.
Per la domanda si deve seguire la procedura telematica dell’apposita pagina del sito.
I contribuenti interessati dalla sospensione, che ora dovranno segnare la scadenza in agenda, appartengono alle seguenti categorie:
- datori di lavoro privati, compresi quelli di lavoro domestico, del settore agricolo, e le aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla gestione pubblica;
- lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, agricoli;
- iscritti alla gestione separata: committenti, liberi professionisti, ecc.
La sospensione in ripresa riguarda i contribuenti delle aree colpite dai terremoti del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017.
Riprendono dunque i versamenti sia per i contributi previdenziali e assistenziali sia per i premi per l’assicurazione obbligatoria.