La scadenza dello spesometro relativo al secondo semestre 2017 è prevista per il prossimo 6 aprile 2018.
I soggetti obbligati quindi, entro tale data, dovranno effettuare l’invio della comunicazione dei dati obbligatori in merito alle fatture emesse e ricevute nel II semestre del 2017.
In merito alle istruzioni per l’invio telematico bisogna ricordare che sono state introdotte importanti novità riguardanti i dati obbligatori da trasmettere con lo spesometro.
Infatti il DL fiscale n. 148/2017 collegato alla Legge di Bilancio 2018 ha semplificato l’invio delle fatture emesse e ricevute.
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 5 febbraio 2018 ha recepito le novità del DL fiscale n. 148/2017 e ha provveduto a modificare le istruzioni per l’invio telematico dei dati.
Vediamo di seguito quali sono i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati, quali quelli esclusi e quali sono i dati obbligatori da inviare.
Scadenza spesometro secondo semestre 2017
Come abbiamo appena accennato la scadenza per l’invio telematico dello spesometro relativo al secondo semestre 2017 è fissata al 6 aprile 2018.
Inizialmente il termine ultimo per la trasmissione delle fatture emesse e ricevute era stato fissato al 28 febbraio 2018. Tale scadenza è stata poi prorogata poiché l’Agenzia delle Entrate ha deciso di concedere 60 giorni di tempo previsti dallo statuto del contribuente per adeguarsi alle novità introdotte.
Sempre entro il 6 aprile 2018 sarà possibile correggere e integrare i dei dati delle fatture emesse e ricevute nel primo semestre 2017 senza l’applicazione di sanzioni.
Scadenza spesometro 6 aprile 2018: i soggetti obbligati
I soggetti obbligati all’invio telematico dello spesometro semestrale sono i seguenti:
- imprese individuali, imprese familiari, aziende coniugali (eccezion fatta per quelle operanti con il regime dei minimi e con il regime forfettario);
- professionisti anche in forma associata;
- imprese agricole in regime di esonero IVA;
- società di persone;
- società di capitali, società cooperative;
- curatori fallimentari per conto della società fallita o posta in liquidazione coatta amministrativa;
- stabili organizzazioni;
- società estere per operazioni effettuate nel territorio italiano;
- soggetti identificati in Italia o che operano mediante un rappresentante fiscale.
Scadenza spesometro 6 aprile 2018: i soggetti esonerati
Non devono provvedere all’invio telematico dello spesometro semestrale i soggetti che hanno optato per il regime della fatturazione elettronica.
Inoltre non sono tenuti a provvedere alla trasmissione dello spesometro semestrale i contribuenti in regime di minimi e forfettario e i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione Iva annuale o le Lipe.
Riepilogando quindi sono esonerati dall’invio telematico dello spesometro semestrale i seguenti soggetti:
- contribuenti nel regime forfettario;
- contribuenti minimi;
- produttori agricoli in regime di esonero delle zone montane;
- la Pubblica Amministrazione e le Amministrazioni autonome;
- i contribuenti titolari di partita IVA che hanno aderito alla fatturazione elettronica.
Scadenza spesometro 6 aprile 2018: dati da comunicare
Come abbiamo accennato prima il provvedimento del 5 febbraio 2018 dell’Agenzia delle Entrate ha introdotto importanti novità in merito alle istruzioni per l’invio telematico dello spesometro in versione light.
È stato ridotto il numero di dati obbligatori da trasmettere per rendere più semplice l’attività di controllo.
Quindi per i dati delle fatture emesse e ricevute i dati obbligatori da trasmettere saranno i seguenti:
- partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni o codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti e professioni;
- data e numero della fattura;
- base imponibile;
- aliquota applicata;
- tipologia dell’operazione ai fini dell’IVA nel caso in cui l’imposta non sia indicata in fattura.
Per ciò che concerne invece le mini-fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro registrate cumulativamente sarà possibile trasmettere i dati del documento riepilogativo.
Per ogni documento riepilogativo delle fatture emesse, i dati da comunicare sono:
- il numero e la data del documento;
- la partita IVA del cedente/prestatore;
- la base imponibile;
- l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.
Invece per i documenti riepilogativi delle fatture ricevute bisognerà inviare:
- il numero e la data di registrazione del documento;
- la partita IVA del cessionario/committente;
- la base imponibile;
- l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.
Si allegano di seguito le specifiche tecniche per la compilazione e l’invio telematico dello spesometro contenute nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 5 febbraio 2018.