Modello F24 e compensazioni: il Decreto fiscale 2020, nel percorso di conversione in legge, ha previsto nuovi obblighi, regole e sanzioni.
Si allungano i tempi: dal 2020 i crediti si possono utilizzare solo a partire da maggio, invece che da gennaio.
L’articolo 3 prevede inoltre altre importanti novità:
- l’estensione dell’utilizzo della procedura telematica;
- le sanzioni per i modelli scartati, del 5 per cento per importi inferiori ai 5.000 euro, e di 250 euro per importi superiori ai 5.000 euro.
Per evitare le sanzioni è stabilita la scadenza di 30 giorni al fine di rilevare eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, fornire i chiarimenti o pagare gli importi dovuti.
Modello F24 e compensazioni, i nuovi obblighi del Decreto fiscale 2020
Modello F24 e compensazioni, il Decreto fiscale 2020, ovvero DL 124/2019, stabilisce importanti novità che sono state modificate durante il percorso di conversione in legge.
È l’articolo 3 a disporre nuove regole per rafforzare gli strumenti di contrasto delle compensazioni indebite.
Nello specifico tale articolo permette di compensare importi superiori alla somma di 5.000 euro annui, solo dopo dieci giorni dalla presentazione della dichiarazione.
L’obbligo vale per:
- imposte sui redditi e relative addizionali;
- imposte sostitutive delle imposte sui redditi;
- imposta regionale sulle attività produttive.
Inoltre, per tutti i contribuenti che intendano recuperare crediti in compensazione attraverso il modello F24, viene esteso l’obbligo di utilizzo di modalità telematica per il pagamento, in precedenza previsto solo per i titolari di partita IVA.
Il comma 6 prevede specifiche sanzioni che sono state modificate nel corso dell’iter di conversione in legge del Decreto fiscale.
Modello F24 e compensazioni, le sanzioni e la scadenza per evitarle
F24 e compensazioni, il già citato articolo 3 del Decreto fiscale 2020, così come riformulato durante l’iter di conversione, prevede sanzioni per i modelli scartati.
Inizialmente tali sanzioni ammontavano a 1.000 euro per ogni mancata esecuzione delle deleghe di pagamento.
Nel corso dell’iter di conversione, tuttavia, sono state alleggerite e la nuova riformulazione, al comma 6, introduce un nuovo comma 2-ter all’articolo 15 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Le sanzioni in questione sono state rimodulate e nella nuova versione sono stabilite come segue:
- del 5 per cento su importi fino a 5.000 euro, in modo proporzionale;
- di 250 euro su importi superiori a 5.000 euro, come somma fissa.
Per evitare le sanzioni il contribuente ha a disposizione 30 giorni al fine di rilevare eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente e fornire i chiarimenti dovuti.
Entro tale scadenza il soggetto può inoltre pagare gli importi.