Assegni familiari 2018-2019: con la circolare n. 86 dell’11 maggio 2018 l’Inps ha comunicato che sono disponibili le nuove tabelle ANF.
I nuovi limiti di reddito relativi agli assegni per il nucleo familiare dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019 tengono in considerazione l’aumento dell’indice ISTAT dei prezzi del consumo pari, per il periodo in oggetto, all’1,1%.
Gli assegni per il nucleo familiare (ANF) non devono essere confusi con gli assegni familiari, infatti i primi vengono erogati dall’Inps ad alcune categorie di lavoratori, mentre gli assegni familiari vengono erogati dal datore di lavoro ai lavoratori e dall’Inps ai titolari di reddito da pensione.
Vediamo nel dettaglio quali sono i nuovi importi per gli ANF che sono stati pubblicati dall’Inps nella circolare n. 68 dell’11 maggio 2018.
Assegni nucleo familiare: ecco le nuove tabelle Inps
L’Inps con la circolare n. 68 dell’11 maggio 2018 ha pubblicato i nuovi limiti reddituali relativi agli assegni per il nucleo familiare 2018 e 2019. Il periodo di riferimento è quello che va dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019.
- Tabelle assegni familiari 2018 2019: nuovi importi e limiti di reddito
- Allegato 1 alla circolare INPS numero 68 dell’11 maggio 2018 contenente gli importi ed i limiti di reddito per gli assegni familiari ANF validi per il periodo 1° luglio 2018-30 giugno 2019
- Circola n. 68 dell’Inps dell’11 maggio 2018
- Corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2018 - 30 giugno 2019
La legge n. 153/88 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall’ISTAT, intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente.
La variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo calcolata dall’ISTAT tra l’anno 2016 e l’anno 2017 è pari a +1,1 per cento.
Sono stati, quindi, rivalutati i livelli di reddito delle tabelle contenenti gli importi mensili degli assegni al nucleo familiare, in vigore per il periodo 1° luglio 2018 – 30 giugno 2019 con il predetto indice.
Calcolo assegni familiari 2018 2019 con i nuovi livelli reddituali pubblicati dall’Inps
Per effettuare il calcolo relativo agli assegni familiari ANF bisogna fare riferimento alle tabelle sopra allegate, tenendo in considerazione anche i dati relativi al proprio reddito complessivo.
In particolare bisognerà tenere in considerazione una serie di fattori tra cui:
- la tipologia del nucleo familiare;
- il numero dei componenti del nucleo familiare;
- il reddito complessivo del nucleo familiare.
L’importo dell’assegno, come abbiamo già accennato, sarà pubblicato dall’Inps annualmente in tabelle di validità dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell’anno seguente.
Calcolo assegni familiari 2018-2019: come funziona nel caso di coppie sposate o coppie di fatto?
Fino allo scorso anno la legge italiana prevede che gli assegni familiari ANF potessero essere erogati solamente alle famiglie composte dalla madre, dal padre e eventuali figli o a famiglie genitoriali.
Con l’entrata in vigore nel nostro ordinamento della legge sulle unioni civili, la legge Crinnà, sono state però introdotte importanti novità che riguardano gli assegni per il nucleo familiare e gli assegni familiari per le convivenze di fatto e quelli per le unioni civili fra persone dello stesso sesso.
La domanda per l’ottenimento degli assegni familiari in questo caso va fatta utilizzando il modello ANF42, attraverso la cosiddetta autorizzazione ANF43.
L’autorizzazione ANF43 è un’“autorizzazione speciale” grazie alla quale gli assegni familiari possono essere richiesti in casi particolari, come sono proprio quelli delle coppie non sposate, delle coppie di fatto o del genitore divorziato.
Come si ottengono gli assegni familiari 2018-2019?
Per ottenere gli assegni familiari 2018-2019 i lavoratori dovranno presentare domanda tramite il modello ANF/DIP codice SR16. Tale modulo può essere compilato autonomamente oppure si può richiedere l’aiuto del patronato.
La domanda per ricevere gli assegni familiari deve essere presentata da un solo componente del nucleo familiare al proprio datore di lavoro, oppure all’Inps (modulo anf/prest) nei seguenti casi:
- assegni familiari pensionati (con pensioni da lavoro dipendente);
- soggetti percettori di NASPI, Mobilità o Cassa Integrazione a pagamento diretto dell’Inps;
- lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata INPS professionisti senza cassa;
- assegni familiari colf, badanti e baby sitter con contratto di lavoro domestico.
Una volta presentata la domanda gli assegni verranno pagati mensilmente in busta paga dal datore di lavoro, il quale poi recupererà le somme versate al lavoratore dall’Inps.
Gli assegni, invece, vengono pagati direttamente dall’Inps nei seguenti casi:
- soggetti percettori di NASPI, Mobilità o Cassa Integrazione a pagamento diretto dell’Inps con periodicità mensile;
- lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata Inps professionisti senza cassa e colf, badanti e baby sitter con contratto di lavoro domestico con periodicità semestrale.
La domanda di assegni familiari deve essere quindi presentata:
- al proprio datore di lavoro, nel caso in cui il richiedente svolga attività lavorativa dipendente, utilizzando il modello ANF/DIP (SR16). In tale caso, il datore di lavoro deve corrispondere l’assegno per il periodo di lavoro prestato alle proprie dipendenze, anche se la richiesta è stata inoltrata dopo la risoluzione del rapporto nel termine prescrizionale di 5 anni.
- all’Inps nel caso in cui il richiedente sia addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore iscritto alla gestione separata, ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali, attraverso uno dei seguenti canali:
- WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di PIN attraverso il portale dell’Istituto - servizio di «Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito»;
- Contact Center - attraverso il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico
- Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Si allega di seguito il modello SR16-INPS che deve essere compilato dai lavoratori entro il 30 giugno 2018 per presentare la domanda per gli assegni familiari 2018-2019.
- Modello SR16-INPS per la domanda di ANF 2018-2019
- Assegni familiari 2018 2019: ecco il modulo INPS da compilare e inviare entro la scadenza del 30 giugno 2018.
Chi fa parte del nucleo familiare?
Si considerano soggetti che appartengo al nucleo familiare le seguenti categorie di persone:
- il richiedente l’assegno;
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- la parte di un’unione civile in essere (non sciolta);
- i figli o equiparati di età inferiore ai 18 anni;
- i figli o equiparati di età compresa tra 18 e 21 anni, purché studenti o apprendisti, se il nucleo familiare è composto da più di tre figli (o equiparati) di età inferiore a 26 anni;
- i figli maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di lavorare;
- i fratelli, le sorelle, i nipoti del richiedente, minori di età o maggiorenni inabili, se orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto alla pensione ai superstiti.
Se a richiedere l’assegno familiare è uno straniero questo potrà includere nel proprio nucleo i familiari residenti in Italia. I familiari che non risiedono in Italia, fanno comunque parte del nucleo se lo Stato estero, del quale il richiedente è cittadino, ha stipulato una convenzione internazionale con l’Italia, secondo quanto stabilito dalle singole convenzioni.
Non sono considerati invece soggetti che appartengono al nucleo familiare le seguenti categorie di persone:
- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- la parte di un’unione civile sciolta dall’unione medesima;
- il coniuge che ha abbandonato la famiglia;
- i figli affidati all’altro coniuge/all’altra parte di unione civile o ex coniuge (in caso di separazione legale o divorzio);
- i familiari di cittadino straniero non residenti in Italia;
- i figli di genitori naturali, riconosciuti da entrambi i genitori, che non convivono con il richiedente;
- i figli naturali del richiedente coniugato che non siano inseriti nella sua famiglia legittima;
- i figli ed equiparati maggiorenni non inabili a proficuo lavoro;
- i figli maggiorenni e maggiorenni inabili che sono coniugati;
- i fratelli, le sorelle ed i nipoti del richiedente - anche se minorenni o inabili - che sono orfani di un solo genitore o titolari di pensione ai superstiti oppure che sono sposati;
- i genitori e gli altri ascendenti.