È in scadenza oggi, 12 dicembre 2023 alle ore 12:00, il bonus energia per gli ETS, ONLUS e associazioni religiose.
Chi ha subito un incremento pari o superiore al 20 per cento dei costi di energia elettrica e gas, nei primi tre trimestri del 2022 rispetto al 2021, può fare domanda tramite la piattaforma informatica di Invitalia.
È riconosciuto un contributo a fondo perduto con un importo massimo pari all’80 per cento dell’incremento.
Bonus energia ETS: come fare domanda entro la scadenza del 12 dicembre
Nel calendario della settimana è fissata oggi, 12 dicembre 2023 alle ore 12:00, la scadenza del bonus energia per ETS.
La domanda deve essere presentata online tramite la piattaforma informatica di Invitalia.
L’accesso è possibile tramite una delle credenziali:
- SPID, Sistema Pubblico d’Identità Digitale;
- CIE, Carta d’Identità Elettronica;
- CNS, Carta Nazionale dei Servizi.
Per presentare la domanda è richiesto un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) attivo.
La pagina di Invitalia dedicata alla misura mette a disposizione dell’utente:
- il fac-simile della domanda;
- l’allegato fatture;
- la guida alla presentazione della domanda.
Bonus energia ETS: quali soggetti possono fare domanda di contributo
Il bonus energia si rivolge agli ETS. Nello specifico, possono fare domanda:
- gli enti iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore;
- le organizzazioni di volontariato (ODV);
- le associazioni di promozione sociale (APS);
- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
- gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Il contributo a fondo perduto è riconosciuto agli ETS che hanno subito un incremento dei costi di energia elettrica e gas naturale, pari o superiore al 20 per cento, nei primi tre trimestri del 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021.
L’importo massimo del rimborso è dell’80 per cento dell’incremento e non può superare i 30.000 euro.
Il valore dell’agevolazione è mostrato nella tabella seguente:
Percentuale di incremento del costo | Percentuale di liquidazione |
---|---|
Pari al 100 per cento o maggiore del 100 per cento | 80 per cento dell’incremento |
Compresa tra il 99,99 per cento e l’80 per cento | 70 per cento dell’incremento |
Compresa tra il 79,99 per cento e il 60 per cento | 60 per cento dell’incremento |
Compresa tra il 59,99 per cento e il 40 per cento | 50 per cento dell’incremento |
Compresa tra il 39,99 per cento e il 20 per cento | 40 per cento dell’incremento |