Dichiarazione dei redditi in scadenza il 31 ottobre

Scritto da Emanuele Muzzi il 31 ottobre 2024

Il 31 ottobre 2024 è fissata la scadenza per presentare la dichiarazione dei redditi. I soggetti interessato sono persone fisiche, enti e società

Dichiarazione dei redditi in scadenza il 31 ottobre

Dichiarazione dei redditi 2024: oggi, 31 ottobre, cade la scadenza per la trasmissione.

A livello operativo, entro oggi sarà necessario presentare il Modello Redditi persone fisiche (Modello PF), per società di persone ed enti equiparati (Modello SP), per società di capitali, enti commerciali ed equiparati (Modello SC) ed infine del Modello Redditi enti non commerciali (ENC).

La dichiarazione dei redditi 2024 sarà la prima ad essere interessata dalla modifica delle sanzioni introdotta nell’ambito dell’attuazione della Riforma Fiscale. In particolare, il nuovo sistema riguarda tutte le violazioni commesse a partire dal 1 settembre 2024 e di seguito analizzeremo l’impatto sul fronte dell’invio tardivo o omesso.

Dichiarazione dei redditi in scadenza il 31 ottobre: chi sono i soggetti interessati

La giornata di oggi, giovedì 31 ottobre, vede il termine ultimo per adempiere alla scadenza della trasmissione della dichiarazione dei redditi 2024.

I soggetti interessati sono diversi. Infatti, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi i contribuenti che:

  • hanno conseguito redditi nell’anno 2023 e non rientrano nei casi di esonero elencati nelle precedenti tabelle;
  • sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito.

In particolare, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi:

  • i lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e sono in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (Certificazione Unica 2024), nel caso in cui l’imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre euro 10,33 il totale delle ritenute subite;
  • i lavoratori dipendenti che direttamente dall’INPS o da altri Enti hanno percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrono le condizioni di esonero indicate nelle precedenti tabelle;
  • i lavoratori dipendenti a cui il sostituto d’imposta ha riconosciuto deduzioni dal reddito e/o detrazioni d’imposta non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di una sola Certificazione Unica 2024);
  • i lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d’acconto (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);
  • i contribuenti che hanno conseguito redditi sui quali l’imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione – come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi – quando sono erogati da soggetti che hanno l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
  • i lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati ai quali non sono state trattenute o non sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all’IRPEF. In tal caso l’obbligo sussiste solo se l’importo dovuto per ciascuna addizionale supera euro 10,33;
  • i contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM.
  • i docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, che hanno percepito compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni e che intendono fruire della tassazione sostitutiva, presentano anche il quadro RM del modello REDDITI Persone Fisiche 2024.

Sono invece esonerati dal presentare la dichiarazione dei redditi quei soggetti che, ad esempio, possiedano esclusivamente le seguenti tipologie di redditi:

  • redditi da abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (in questo caso, l’esonero non si applica se il fabbricato non locato è situato nello stesso comune dell’abitazione principale);
  • redditi esenti (come alcune borse di studio, pensioni di guerra, indennità, ecc.);
  • redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (interessi sui conti correnti bancari o postali; redditi derivanti da lavori socialmente utili).

Per quel che riguarda dipendenti e pensionati, la dichiarazione non è obbligatoria se i redditi sono stati corrisposti da un unico sostituto d’imposta. In caso di redditi erogati da più sostituti, l’esonero si applica a patto che l’ultimo abbia effettuato il conguaglio e se le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale.

Dichiarazione dei redditi: cosa succede se non si rispetta la scadenza

Qualora i soggetti interessati non rispettassero la scadenza del 31 ottobre per trasmettere la dichiarazione dei redditi, sulla base di quanto previsto dall’articolo 2, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322 si considerano valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni.

Tuttavia, in caso di presentazione tardiva della dichiarazione, si dovrà pagare una sanzione di 25 euro.

Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse.

Bisogna però evidenziare che il Decreto Legislativo del 14 giugno 2024 n.87 ha modificato il sistema sanzionatorio amministrativo e penale. Ciò significa che la dichiarazione dei redditi 2024 sarà la prima a vedere applicato il nuovo sistema, in vigore per le violazioni commesse a partire dal 1 settembre 2024.

In particolare, come è possibile leggere dall’articolo 1, comma 1 del Decreto Legislativo 471/97 in seguito alla modifica operata dal Decreto Legislativo 87/2024:

nei casi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, si applica la sanzione amministrativa del centoventi per cento dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000. Le sanzioni applicabili quando non sono dovute imposte possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili”.

Alle sanzioni continuano in ogni caso ad applicarsi le regole in materia di ravvedimento operoso.

Modello Redditi PF: chi deve presentarlo e come

Il Modello Redditi Persone fisiche (PF) deve essere presentato dai contribuenti obbligati alla presentazione telematica della dichiarazione dei redditi e coloro che, pur non obbligati, hanno scelto tale modalità in alternativa al Modello 730 entro il 31 ottobre.

La dichiarazione deve essere effettuata esclusivamente in via telematica e può essere effettuata dal diretto interessato o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.

La trasmissione del Modello Redditi Persone fisiche riguarda tutti quei contribuenti che, relativamente all’anno di imposta 2023, hanno conseguito:

  • redditi d’impresa anche in forma di partecipazione;
  • redditi di lavoro autonomo;
  • redditi diversi (elencati nell’articolo 67 del Tuir, compresi quelli dichiarabili con il modello 730);
  • plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e non qualificate ovvero derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in imprese o enti residenti o localizzati in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
  • redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario;
  • redditi fondiari derivanti da terreni e fabbricati posseduti in Italia;
  • redditi di capitale;
  • redditi di lavoro dipendente (inclusi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di pensione).

Modello Redditi SP: chi deve presentarlo e come

Il Modello Redditi per società di persone ed enti equiparati (SP) deve essere presentato dalle associazioni e dalle società, residenti in Italia, che appartengano ad una di queste tipologie:

  • società semplici;
  • società in nome collettivo e in accomandita semplice;
  • società di armamento;
  • società di fatto o irregolari;
  • associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni;
  • aziende coniugali se l’attività è esercitata in società fra i coniugi;
  • gruppi europei di interesse economico GEIE.

La dichiarazione deve essere presentata in via telematica accedendo all’area riservata dell’Agenzia delle Entrate.

Modello Redditi SC: chi deve presentarlo e come

I soggetti tenuti alla presentazione del Modello Redditi per società di capitali, enti commerciali ed equiparati (SC) sono i seguenti:

  • società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, comprese società cooperative che abbiano acquisito la qualifica di ONLUS e cooperative sociali, società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, residenti in Italia;
  • enti commerciali, compresi i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, residenti in Italia;
  • società ed enti commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti in Italia.

Si evidenzia che le società e gli enti commerciali non residenti in Italia sono obbligati a utilizzare il Modello Redditi SC se nell’anno di riferimento della dichiarazione hanno prodotto in Italia (art. 23 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 - TUIR) le seguenti tipologie di reddito:

  • redditi di impresa derivanti da attività esercitate mediante stabili organizzazioni;
  • redditi fondiari (reddito dei fabbricati e dei terreni);
  • redditi di capitale;
  • redditi diversi;
  • redditi di partecipazione in società di persone e in società di capitali trasparenti.

La dichiarazione deve essere presentata in via telematica accedendo all’area riservata dell’Agenzia delle Entrate.

Modello Redditi ENC: chi deve presentarlo e come

Il Modello Redditi per gli enti non commerciali ed equiparati (ENC) deve essere presentato dai seguenti soggetti Ires:

  • enti non commerciali (enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali), residenti in Italia;
  • organizzazioni non lucrative di utilità sociale – Onlus (Articolo 10 del D. Lgs 4 dicembre 1997, n. 460), ad eccezione delle società cooperative, comprese le cooperative sociali;
  • società ed enti non commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti in Italia;
  • curatori di eredità giacenti se il chiamato all’eredità è soggetto all’IRES e se la giacenza dell’eredità si protrae oltre il periodo di imposta nel corso del quale si è aperta la successione.

Si evidenzia che le società e gli enti non commerciali non residenti in Italia devono utilizzare il Modello Redditi ENC se nell’anno di riferimento della dichiarazione hanno prodotto in Italia (art. 23 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 - TUIR) le seguenti tipologie di reddito:

  • redditi di impresa derivanti da attività esercitate mediante stabili organizzazioni;
  • redditi fondiari (reddito dei fabbricati e dei terreni);
  • redditi di capitale;
  • redditi diversi;
  • redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate in Italia;
  • redditi di partecipazione in società di persone e in società di capitali trasparenti.

La dichiarazione deve essere presentata in via telematica accedendo all’area riservata dell’Agenzia delle Entrate.

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