Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo: dichiarazione dei redditi in scadenza il 31 ottobre.
I chiarimenti in merito sono stati forniti con la oggetto della circolare n. 4018 diffusa dall’INPS il 29 ottobre 2018.
L’articolo 10 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 503 introduce il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, e dispone, al comma 4, l’obbligo per i titolari di pensione di produrre all’Ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all’anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell’IRPEF per lo stesso anno.
La circolare chiarisce i seguenti punti:
- le caratteristiche dei pensionati che sono tenuti alla comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2017,
- i casi che fanno eccezione,
- quali sono i redditi da dichiarare,
- come presentare la dichiarazione,
- quali sono le sanzioni in cui si incorre,
- come vengono acquisiti i redditi dichiarati dai pensionati,
- come funziona la cumulabilità per i pensionati di inabilità/invalidità iscritti alla gestione dipendenti pubblici.
Si allega di seguito la circolare INPS pubblicata il 29 ottobre 2018:
- Circolare INPS n. 4018- 29 ottobre 2018
- Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo. Dichiarazione reddituale
Pensionati esclusi dall’obbligo di dichiarare i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2017
Non sono soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo e quindi sono esclusi dall’obbligo della dichiarazione:
- i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
- i titolari di pensione di vecchiaia. Si ricorda che per effetto dell’articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima e delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, indipendentemente dall’anzianità contributiva utilizzata per il riconoscimento e la liquidazione della prestazione;
- i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo, in quanto dal 1° gennaio 2009 tale pensione è totalmente cumulabile con i redditi da lavoro, per effetto dell’articolo 19 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in quanto dal 1° gennaio 2009 tali prestazioni sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro (cfr. circolare n. 108 del 9 dicembre 2008, par. 2);
- i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (cfr. circolare n. 20 del 26 gennaio 2001). Si precisa che ai fini dei 40 anni è utile anche la contribuzione relativa a periodi successivi alla decorrenza della pensione, purché già utilizzata per la liquidazione di supplementi (cfr. circolare n. 22 dell’8 febbraio 1999 e messaggio n. 4233 del 23 luglio 1999).
Per quanto riguarda gli assegni di invalidità c’è da fare una precisazione: le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 42, della legge n. 335 del 1995, secondo cui all’assegno di invalidità, nei casi di cumulo con i redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa, si applicano le riduzioni di cui alla tabella G allegata alla predetta legge, continuano ad operare anche nei casi in cui l’assegno di invalidità sia stato liquidato con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (cfr. circolari n. 234, par. 2, del 25 agosto 1995 e n. 20, par. 3, del 26 gennaio 2001).
Pensionati soggetti all’obbligo di dichiarare i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2017
I pensionati che non rientrano nelle precedenti categorie devono effettuare la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2017 entro il 31 ottobre 2018, tenuto conto del termine ultimo per la presentazione della dichiarazione ai fini dell’IRPEF.
Ci sono, tuttavia, delle eccezioni che riportiamo di seguito:
- L’articolo 10, comma 2, del D.Lgs n. 503 del 1992 stabilisce che le disposizioni in materia di incumulabilità con i redditi da lavoro non si applicano nei confronti dei titolari di pensione di invalidità dalla cui attività, dipendente o autonoma, derivi un reddito complessivo annuo non superiore all’importo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti relativo al corrispondente anno.
Pertanto, i titolari di pensione di invalidità e di assegno di invalidità, che non sono esclusi dall’obbligo della presentazione della dichiarazione, sarebbero in linea di principio soggetti al divieto parziale di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, non sono in concreto assoggettati a tale divieto qualora nell’anno 2017 abbiano conseguito un reddito da lavoro autonomo pari o inferiore a 6.524,57 euro.
- L’articolo 10, comma 5, del D.Lgs n. 503 del 1992 stabilisce che i trattamenti pensionistici sono totalmente cumulabili con i redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private. Pertanto gli anzidetti redditi non assumono alcun rilievo ai fini dell’applicazione del divieto di cumulo con la pensione.
Inoltre, il comma 4-bis, aggiunto all’articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dall’articolo 15 della legge 6 dicembre 1994, n. 673, stabilisce che le indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice di pace sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.
Le indennità e i gettoni di presenza di cui all’articolo 82, commi 1 e 2, del TUEL percepiti dagli amministratori locali non costituiscono reddito da lavoro ai fini del cumulo con la pensione (cfr. messaggio n. 340 del 26 settembre 2003, lettera B).
Del pari, tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive (e, quindi, ad esempio, le indennità per i residenti e i membri dei consigli regionali, quelle dei parlamentari nazionali ed europei) non costituiscono redditi da lavoro ai fini del cumulo con la pensione (cfr. circolare n. 58 del 10 marzo 1998, par. 2.1 e n. 197 del 23 dicembre 2003, par. 1).
Sono altresì cumulabili con il trattamento pensionistico le indennità di cui all’articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, percepite dai giudici onorari aggregati per l’esercizio delle loro funzioni (cfr. circolare n. 67 del 24 marzo 2000). A norma dell’articolo 86 della legge 21 novembre 2000, n. 342, i pensionati che svolgono la funzione di giudice tributario sono esclusi dal divieto di cumulo per le indennità percepite per l’esercizio di tale funzione (cfr. circolare n. 20 del 26 gennaio 2001).
Cumulo pensione e redditi da lavoro autonomo: quali vanno dichiarati
I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali.
Il reddito d’impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all’anno di riferimento del reddito.
Cumulo pensione e redditi da lavoro autonomo: come presentare la dichiarazione
Si può presentare la dichiarazione autenticatosi sul sito www.inps.it, e accedendo all’elenco “Tutti i servizi” e alla voce “Dichiarazione Reddituale – Red Semplificato” (per la dichiarazione RED). Nella schermata successiva bisogna indicare la Campagna di riferimento: 2018 (dichiarazione redditi per l’anno 2017).
La stessa operazione si può fare anche attraverso il Contact Center Multicanale, raggiungibile al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) e al numero 06 164 164 (da rete mobile con costi variabili in base al piano tariffario del proprio gestore telefonico).
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 20 ed il sabato dalle ore 8 alle ore 14 (ora italiana). Il Contact Center Multicanale fornisce inoltre assistenza agli utenti che intendano compilare la dichiarazione in autonomia attraverso il servizio disponibile sul portale istituzionale www.inps.it.
Dichiarazione omessa: quali sono le sanzioni in cui si può incorrere
Ai sensi del comma 8-bis, aggiunto all’articolo 10 del D.Lgs. n. 503 del 1992, dall’articolo 1, comma 211, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i titolari di pensione che omettano di produrre la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo sono tenuti a versare all’Ente previdenziale di appartenenza una somma pari all’importo annuo della pensione percepita nell’anno cui si riferisce la dichiarazione medesima.
La somma sarà prelevata dall’Ente previdenziale competente sulle rate di pensione che spettano al trasgressore.
Trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo
A norma del comma 4-bis, aggiunto all’articolo 10 del D.Lgs. n. 503 del 1992 dall’articolo 1, comma 210, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo vengono effettuate provvisoriamente dagli Enti previdenziali sulla base della dichiarazione dei redditi che i pensionati prevedono di conseguire nel corso dell’anno.
Le trattenute sono conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti, rilasciata dagli interessati entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione dei redditi ai fini dell’IRPEF.
Pertanto i pensionati che svolgano nel corrente anno attività di lavoro autonomo sono tenuti a comunicare il reddito che prevedono di conseguire nel corso del 2018. Le trattenute che verranno operate sulla pensione "a preventivo" saranno conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi 2018, resa a consuntivo nell’anno 2019.
Come vengono acquisiti i redditi dichiarati dai pensionati
I redditi da lavoro autonomo dichiarati dai pensionati devono essere acquisiti con le procedure di ricostituzione delle pensioni secondo le modalità in atto.
Sono tenuti a presentare la dichiarazione reddituale a consuntivo anche i pensionati per i quali la situazione reddituale dichiarata a preventivo non abbia avuto variazioni.
E quelli per i quali la situazione reddituale dell’anno in corso non è variata rispetto a quella dichiarata a consuntivo per l’anno precedente.
I redditi posseduti dal solo soggetto titolare non devono essere indicati come singolo importo unico ma, per ogni tipologia di reddito, devono essere indicati i periodi di lavoro effettuato (massimo sei periodi nell’anno con i relativi sei importi, per ogni tipologia di reddito). All’interno di queste tipologie di reddito, i periodi vanno indicati in ordine cronologico, senza sovrapposizione fra i periodi.
Cumulabilità per le pensioni di inabilità/invalidità iscritti alla gestione dipendenti pubblici
Il trattamento pensionistico di inabilità (avente decorrenza dal 1° gennaio 2001) è regolato, ai fini del regime di cumulo, dall’articolo 72, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) che, a decorrere dall’entrata in vigore della stessa, prevede che le quote di pensioni dirette di anzianità, di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico dell’A.G.O. e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, eccedenti l’ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70% e sono cumulabili nella misura del 50% con i redditi da lavoro dipendente; nel caso di reddito da lavoro autonomo le relative trattenute non possono, in ogni caso, superare il valore pari al 30% dei predetti redditi.
In sede di compilazione telematica dell’istanza di pensione, il richiedente sottoscrive l’avvertenza che in caso di attività lavorativa autonoma/dipendente dopo la cessazione dal servizio, deve darne tempestiva comunicazione (art. 34 della legge n. 177/76).