Pace fiscale, la prima scadenza del mese riguarda le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio.
I contribuenti che non intendono perdere i benefici della definizione agevolata delle cartelle devono provvedere al versamento entro oggi, 2 agosto 2021.
Chi non paga entro la data odierna ha comunque tempo per provvedere ai versamenti entro il termine di tolleranza di 5 giorni.
Nei fatti quindi l’ultimo giorno utile per il pagamento è il 9 agosto 2021.
Il termine in calendario è frutto della misura inserita nel decreto Sostegni bis, convertito al termine dell’iter parlamentare.
Pace fiscale, la scadenza delle rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio: 2 agosto 2021
La scadenza delle rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio è il primo appuntamento con il Fisco del mese di agosto 2021.
A differenza di diversi altri termini, quello di oggi non è stato rinviato per la pausa feriale del periodo compreso tra il 1° e il 20 agosto.
Per effetto di quanto disposto dal decreto Sostegni bis, i soggetti interessati devono provvedere ai versamenti dovuti per non perdere la definizione agevolata delle cartelle oggetto di sospensione.
Il termine di pagamento è l’unica scadenza fiscale della prima metà del mese in corso.
Coloro che non provvedono al pagamento entro oggi hanno comunque ulteriore tempo a disposizione.
Visto il termine di tolleranza di 5 giorni, saranno considerati validi i versamenti effettuati entro il 9 agosto.
Pace fiscale, la scadenza delle rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio: importi e come pagare
Il 1° appuntamento con il Fisco del mese di agosto riguarda le rate sospese della pace fiscale.
I contribuenti che hanno ottenuto la definizione agevolata delle cartelle devono provvedere al pagamento dei seguenti versamenti:
- la rata della rottamazione ter dovuta originariamente entro il 28 febbraio 2020;
- la rata del saldo e stralcio dovuta originariamente entro il 31 marzo 2020.
I soggetti in questione hanno due possibilità per provvedere ai pagamenti in questione.
Gli stessi possono utilizzare i bollettini originari che si trovano nella “Comunicazione delle somme dovute”.
In alternativa, tali bollettini possono essere richiesti di nuovo all’Agenzia delle Entrate Riscossione.
Per darlo è necessario utilizzare la sezione dedicata del sito dell’ente.
Nell’apposita area del portale è stato reso disponibile un servizio per verificare la presenza di importi ammessi allo stralcio automatico nel proprio piano di dilazione.
Se risultano tali importo, fermo restando il limite di reddito di 30 mila euro, i soggetti potranno stampare i bollettini con l’importo dovuto, non comprensivo degli importi oggetto di annullamento.